28/10/2025
Art. 2Art. 57Art. 108

Legittimità dell’esclusione per offerta anomala in una gara pubblica: la discrezionalità tecnica della PA e limiti all’impugnazione degli atti di gara

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Puglia, Lecce, ha respinto il ricorso della società Levante S.r.l.s. contro l’esclusione dalla gara per l’affidamento della concessione dei servizi di balneazione e ristorazione presso uno stabilimento della Marina Militare. La società, già gestore uscente, era stata esclusa perché la sua offerta risultava insostenibile e in perdita, con carenze anche nell’indicazione dei livelli di inquadramento del personale e nella stima dei costi di alcuni servizi. Il Tribunale ha riconosciuto la discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella valutazione di anomalia, dichiarando inammissibile il ricorso sull’aggiudicazione e sulla lex specialis (non impugnata nei termini). Ha compensato le spese tra le parti.

Spiegazione Dettagliata

Il giudice amministrativo ha statuito che la stazione appaltante aveva correttamente esercitato la propria discrezionalità tecnica nell’escludere l’operatore economico, poiché l’offerta presentava un utile aziendale negativo, discostandosi irragionevolmente dal valore stimato delle entrate e dai requisiti minimi previsti dalla documentazione di gara. La motivazione dell’esclusione è stata ritenuta logica e congrua, e il giudice ha ribadito che il sindacato giurisdizionale può intervenire solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà. In più, la ricorrente non aveva tempestivamente impugnato il bando o formulato riserve durante la procedura di gara, precludendosi così la possibilità di contestare l’aggiudicazione e la lex specialis, essendo ormai legittimamente esclusa. Il rigetto si estende anche alle censure sulla mancata chiarezza delle clausole contrattuali e sulla valutazione delle clausole sociali, in quanto la ricorrente non aveva utilizzato gli strumenti previsti per chiarimenti. Le spese sono state compensate in considerazione della complessità e novità della controversia.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 2

Il principio della fiducia è stato richiamato per sottolineare il dovere di trasparenza e collaborazione tra operatore economico e stazione appaltante, anche nella fase di partecipazione. La mancata richiesta di chiarimenti da parte della ricorrente sui dati di gara e la contestazione del valore solo dopo l’esclusione sono state ritenute in contrasto con la leale collaborazione richiesta dall’art. 2.

Articolo 57

L’articolo è stato indirettamente coinvolto nelle censure della ricorrente relative ai criteri sociali di gara e al rispetto dei contratti collettivi. Il giudice ha ritenuto che l’offerta della ricorrente non consentisse la verifica del rispetto dei minimi salariali, anche per la mancata indicazione dei livelli di inquadramento, rendendo legittima l’esclusione e conforme alle previsioni sulle clausole sociali.

Articolo 108

L’offerta era stata valutata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall’art. 108. Il TAR ha ribadito che la valutazione di anomalia e sostenibilità dell’offerta rientra nella discrezionalità tecnica della PA, prevista dalla normativa, e può essere sindacata solo per vizi manifesti, non essendo riscontrati nel caso di specie.

Articoli di riferimento