29/01/2025
Art. 49

Annullamento dell'aggiudicazione per violazione del principio di rotazione negli affidamenti del servizio veterinario a Massafra

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Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce ha accolto il ricorso della società Gestioni Veterinarie S.r.l. contro il Comune di Massafra e la Clinica Veterinaria San Raphael S.r.l., annullando l'aggiudicazione del servizio di pronto soccorso veterinario h 24, poiché il Comune ha violato il principio di rotazione degli affidamenti invitando e aggiudicando nuovamente il servizio al precedente gestore senza motivazioni adeguate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sul principio di rotazione previsto dall'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici, che mira a evitare che un affidamento venga ripetutamente assegnato allo stesso operatore economico senza adeguate motivazioni, per promuovere la concorrenza e prevenire rendite di posizione. Nel caso in esame, la Clinica Veterinaria San Raphael ha gestito il servizio dal 2022 fino a novembre 2024 senza interruzioni, e successivamente è stata nuovamente invitata e aggiudicataria della gara diretta. Il Comune di Massafra non ha fornito una motivazione puntuale e rigorosa sulla mancanza di alternative o sulla qualità del precedente contratto che giustificasse la deroga al principio di rotazione. Inoltre, la deroga prevista per le procedure negoziate senza bando di importo superiore a 140.000 euro non si applicava al caso, dato che l’importo del servizio era inferiore. Per questi motivi, la decisione di invitare e aggiudicare lo stesso operatore uscente è stata ritenuta illegittima, con conseguente annullamento degli atti impugnati e condanna alle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 49

L’articolo 49 è centrale nella sentenza perché stabilisce il principio di rotazione degli affidamenti, che vieta l’affidamento consecutivo allo stesso operatore senza grave motivazione. La Corte ha riscontrato che il Comune di Massafra ha violato tale principio invitando e aggiudicando la gara al gestore uscente senza fornire una motivazione adeguata riguardo all’assenza di alternative o sull’effettiva qualità del precedente contratto. Si è inoltre evidenziato che la deroga prevista nel comma 5 dell’articolo 49 non era applicabile alla procedura in questione, per l’importo inferiore a 140.000 euro.

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