Esclusione da gara per collegamento sostanziale tra imprese partecipanti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha rigettato il ricorso presentato dalla Società Cooperativa Giulia 78 contro l’esclusione dalla gara per lavori di manutenzione straordinaria di un edificio ERP. L’esclusione, motivata dall’Agenzia Regionale per la Casa e L’Abitare – Arca Sud Salento, si fondava su elementi che dimostravano un collegamento sostanziale tra la ricorrente e altre due imprese concorrenti, riconducibili a un unico centro decisionale, in violazione dell’articolo 95, comma 1, lettera d) del Codice degli Appalti. Nonostante le controdeduzioni della ricorrente, il Tribunale ha ritenuto che gli indizi presentati fossero gravi, precisi e concordanti e che la prova contraria fornita fosse insufficiente a superare questo quadro, confermando così la legittimità dell’esclusione dalla gara.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza conferma l’applicazione dell’articolo 95, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 36/2023, che consente l’esclusione dalla gara di operatori economici le cui offerte risultano imputabili a un unico centro decisionale, al fine di prevenire accordi anticoncorrenziali tra concorrenti. L’Amministrazione ha dimostrato con elementi indiziari oggettivi e circostanziati la sussistenza di collegamenti sia formali (legami familiari tra rappresentanti legali, vicinanza delle sedi sociali, rapporti nella composizione degli organi societari) sia sostanziali (modalità di presentazione delle offerte, errori formali identici, utilizzo degli stessi indirizzi IP, medesimo professionista e broker assicurativo) tali da giustificare la misura cautelativa dell’esclusione. Il Tribunale ha evidenziato che, una volta fornita questa prova presuntiva dalla stazione appaltante, grava sull’operatore escluso un onere di prova contrario specifico, che nel caso di specie non è stato assolto. Pertanto, il giudice ha ritenuto valida e legittima la decisione di esclusione, respingendo le motivazioni difensive della ricorrente e compensando le spese di lite in ragione della natura valutativa della controversia.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 95, comma 1, lettera d) è stato applicato come causa di esclusione dalla gara per rilevanti indizi di collegamento sostanziale tra operatori economici concorrenti. La stazione appaltante ha accertato, tramite elementi concreti e indiziari, l’esistenza di un unico centro decisionale tra la società ricorrente e altre imprese, giustificando così l’esclusione ai sensi di questa disposizione, la quale mira a garantire la leale concorrenza e la trasparenza nelle procedure di appalto.



