Appalto gestione rete Regione Lombardia: legittima aggiudicazione a Fastweb, rigettato il ricorso di TIM-CMC
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato dal RTI Telecom Italia-CMC contro l'aggiudicazione del servizio di gestione e manutenzione della rete fonia-dati della Regione Lombardia a Fastweb. Il ricorso, incentrato sulla presunta non conformità tecnica dell’offerta Fastweb e sulla violazione di requisiti minimi di gara, è stato ritenuto infondato. Il tribunale ha chiarito che la soluzione tecnica proposta da Fastweb rispetta i requisiti della lex specialis del bando sia per la componente SD-WAN sia per la rete wireless. Il terzo motivo, relativo all’adeguatezza della certificazione cloud Zscaler, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state compensate per la complessità della controversia.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull’interpretazione letterale e sistematica della lex specialis di gara (capitolato tecnico e disciplinare), ritenendo infondati i motivi principali del ricorso per due ragioni. Primo, la soluzione SD-WAN di Fastweb (basata su apparati Fortinet) risponde alle prescrizioni del capitolato: la richiesta di 'appliance fisici' riguarda i controller SD-WAN, senza estendersi in modo esplicito alle funzioni di orchestrazione e management, le quali possono essere realizzate tramite strumenti virtuali secondo il testo di gara. Secondo, per la rete wireless, la lex specialis richiede solo il supporto degli standard Wi-Fi fino al 6E e non impone il Wi-Fi 7 come requisito minimo, non essendovi traccia letterale di tale obbligo nei documenti di gara. Il principio generale applicato è che solo i requisiti espressamente previsti e qualificati come minimi possono comportare l’esclusione. Il TAR richiama la giurisprudenza consolidata, secondo cui è inammissibile l’introduzione di obblighi non presenti nella documentazione di gara. Il terzo motivo, relativo alla certificazione cloud, è diventato improcedibile perché nelle more del giudizio il fornitore aveva conseguito la qualificazione richiesta. La sentenza conferma la centralità dell’interpretazione letterale dei documenti di gara e la loro funzione di tutela della concorrenza e della trasparenza.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato tra i principi violati in ricorso (buon andamento, risultato, imparzialità) e utilizzato dal collegio per confermare che la stazione appaltante deve perseguire il migliore rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei principi di legalità e concorrenza, nonché che la lex specialis va interpretata in modo tale da garantire la più ampia partecipazione e la certezza del quadro regolatorio per gli operatori.
Invocato dalla parte ricorrente a sostegno dell’inammissibilità dell’offerta Fastweb perché non conforme ai requisiti tecnici del capitolato. Il TAR chiarisce, sulla base di questo articolo, che solo le offerte effettivamente non conformi ai documenti di gara e ai requisiti minimi previsti sono da escludere; in assenza di un’espressa prescrizione di esclusione per le funzioni di orchestrazione e management, queste possono essere anche virtuali.
Qualifica la procedura in oggetto come 'ristretta', articolata in due fasi (prequalifica e valutazione delle offerte). Il TAR richiama l’impostazione procedurale conforme a quanto previsto da questo articolo, evidenziando la correttezza dell’iter di gara seguito da ARIA S.p.A.
Citato nei motivi di ricorso per l’obbligo della stazione appaltante di verificare la conformità dell’offerta ai requisiti di gara. Il TAR ribadisce che la verifica deve essere fondata su criteri oggettivi e sulla rispondenza letterale ai requisiti minimi esplicitati nella documentazione, escludendo interpretazioni estensive o analogiche.
Invocato dal ricorrente a proposito dei requisiti di esecuzione del contratto (in particolare sulla certificazione cloud QC2 ex capitolato tecnico). Il TAR dichiara improcedibile il motivo per sopravvenuta carenza di interesse, ma richiama comunque l’articolo per affermare che i requisiti di esecuzione devono essere chiari, precisi e trasparenti, e che ogni valutazione deve attenersi a quanto stabilito nel bando e nel capitolato.



