Rigetto dei ricorsi di RTI Pizzarotti/Consorzio Innova contro l’esclusione dalla gara SEA per omissione dichiarativa e illecito professionale ex art. 80 codice appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto i ricorsi proposti dal raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) Pizzarotti-Consorzio Innova contro l’esclusione dalla gara indetta da SEA per il service di esercizio e manutenzione aeroporti Milano Linate e Malpensa. L’esclusione era motivata dalla mancata dichiarazione, da parte del legale rappresentante di una consorziata esecutrice (Falco S.r.l.s.), di una condanna penale per violazioni in materia di immigrazione, ritenuta grave illecito professionale. Il TAR ha ritenuto corrette le verifiche estese anche alle consorziate “a cascata”, dovendosi assicurare l’affidabilità di tutte le imprese effettivamente esecutrici. Non è stata ammessa la sanatoria ex post tramite estromissione della consorziata, essendo la causa di esclusione preesistente e la sua omissione dichiarativa indice di non affidabilità. Pertanto, è confermata la legittimità dell’esclusione e rigettata ogni domanda risarcitoria.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza ribadisce che, in gare pubbliche, il possesso dei requisiti generali ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) deve essere verificato non solo in capo al consorzio ma anche alle consorziate cui sia demandata l’esecuzione dei lavori, anche nell’ipotesi di designazione “a cascata”. La mancanza di dichiarazione di una causa di esclusione, anche se riferita a reati diversi da quelli tassativamente elencati, può rilevare come illecito professionale grave quando incide sull’affidabilità professionale dell’operatore economico. L’esclusione non può essere superata tramite la sostituzione successiva della consorziata coinvolta, specie quando l’omissione è stata consapevole e non incolpevole. Il TAR rigetta i ricorsi ritenendo legittima la scelta della stazione appaltante, in quanto necessaria a tutelare la serietà e la legalità dell’appalto. Di conseguenza, viene escluso anche qualsiasi diritto al risarcimento del danno.



