01/06/2026
Art. 41Art. 110

Annullamento dell'aggiudicazione per difetto di adeguata verifica dell'anomalia dell'offerta nei costi del lavoro e dei servizi accessori

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha annullato l'aggiudicazione dell'appalto per la gestione delle biglietterie dei Musei Civici di Milano al Consorzio Primo Nomine. La decisione è stata presa perché la stazione appaltante non ha valutato adeguatamente la congruità di alcune voci dell'offerta, in particolare i costi del lavoro a tempo determinato, quelli per l'assorbimento del personale e quelli per il servizio festivo. La verifica di anomalia si è basata su motivazioni carenti e non ha considerato tutte le voci di costo richieste dalla disciplina di gara e dalla normativa di riferimento. Il Comune dovrà ripetere la verifica di anomalia entro 60 giorni. Le domande di subentro o risarcimento proposte dalla ricorrente sono state respinte, poiché è necessario prima il riesame dell'offerta.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza riconosce l'ammissibilità del ricorso proposto dalla seconda classificata, ritenendo che il controllo sulla congruità delle offerte anormalmente basse non si esaurisca in una mera valutazione sintetica, ma debba essere effettivo e motivato, considerando tutte le componenti di costo rilevanti, specie quelle legate ai lavoratori a tempo determinato e alle clausole sociali. In questo caso, la stazione appaltante ha omesso di computare correttamente le maggiori spese derivanti dall'applicazione delle tabelle ministeriali ai contratti a tempo determinato e ha ingiustificatamente equiparato costi di lavoro diversi. Ha inoltre considerato motivazioni postume non presenti nell'istruttoria originaria. In quanto la verifica di anomalia è risultato viziata, la graduatoria viene annullata nei limiti indicati, con obbligo del Comune di rinnovare la verifica secondo le indicazioni del TAR. Il Tribunale non ha ritenuto di dover sostituire la Stazione Appaltante nelle sue valutazioni ma ha ordinato di riesercitare il potere amministrativo, ritenendo precluso qualsiasi sindacato sostitutivo in assenza di valutazioni manifestamente illogiche o abnormi.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 41

L’articolo 41, comma 14, è stato richiamato per quanto concerne la determinazione dei costi della manodopera non soggetti a ribasso. La sentenza sottolinea che questi costi possono essere modificati solo se l’operatore giustifica efficientamenti organizzativi reali, ma impone che la valutazione della congruità sia fondata su riscontri effettivi e dati attendibili, specie in presenza di differenziali tra i costi dichiarati e quelli previsti dalle tabelle ministeriali. Il TAR ha censurato l’operato della stazione appaltante per non aver compiutamente verificato la congruità dei costi del lavoro, in particolare per il personale a tempo determinato, come richiesto dall’articolo 41 e dalla disciplina di gara.

Articolo 110

L’articolo 110 è il fulcro della decisione, disciplinando la verifica delle offerte anormalmente basse. Il TAR ha ritenuto che la stazione appaltante non abbia esercitato correttamente la propria discrezionalità tecnica, omettendo di valutare l’effettivo scostamento rispetto ai costi medi del lavoro previsti dalle tabelle ministeriali e la copertura di servizi accessori determinanti per la sostenibilità dell’offerta. La sentenza afferma che la verifica deve essere completa, motivata e fondata su elementi oggettivi e che lo scostamento deve essere motivato e giustificato, anche con riferimento alle peculiarità organizzative dell'operatore, ma senza ricostruzioni a posteriori non presenti negli atti originari.

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