Respinto il ricorso contro l’aggiudicazione di gara per servizio di lavanolo PSAL ATS Lombardia: nessuna violazione nella valutazione tecnica e nella composizione della Commissione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato da Hospital Service S.r.l. contro l’aggiudicazione della gara per il servizio di lavanolo alle dotazioni del personale ATS, confermando la legittimità dei provvedimenti di aggiudicazione e della valutazione della Commissione giudicatrice. Le doglianze della ricorrente circa la presunta incompetenza della Commissione, la non conformità dell’offerta della concorrente e l’irregolarità nella lunghezza della relazione tecnica sono state giudicate infondate. Inoltre, il TAR ha riconosciuto la discrezionalità tecnica della Commissione nelle valutazioni di merito e ha disposto la compensazione delle spese di lite per l’incertezza giurisprudenziale sulla questione della lunghezza dell’offerta tecnica.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta i motivi di ricorso proposti dalla società ricorrente, che si era classificata seconda nella gara d’appalto. La ricorrente contestava, tra l’altro, la mancanza di competenza tecnica della Commissione giudicatrice (art. 93 Codice appalti), la presunta incompletezza dell’offerta tecnica della società aggiudicataria, la carenza di documentazione e certificazioni (art. 105 Codice appalti), nonché il superamento del limite di pagine della relazione tecnica da parte dell’aggiudicataria. Il TAR rileva che la normativa di gara non imponeva, a pena di esclusione, il deposito di specifici rapporti di prova o certificazioni unitamente alla relazione tecnica, ma attribuiva valore probatorio proprio alla relazione tecnica. Sulla competenza della Commissione, il TAR afferma che non è richiesta una corrispondenza perfetta tra i membri e il settore specifico dell’appalto, ma una competenza generale sufficiente per la valutazione (come previsto dall’art. 93). Quanto alla lunghezza della relazione tecnica, il bando non prevedeva la sanzione dell’esclusione per questo motivo, né era chiara la definizione di 'pagina', per cui non si configura violazione. Sul piano della valutazione delle offerte, il TAR ribadisce la natura ampiamente discrezionale di tali giudizi, sindacabili solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, non riscontrate nel caso di specie. Tutti i motivi di ricorso sono quindi stati respinti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 93 è richiamato nel motivo di ricorso relativo alla presunta incompetenza tecnica e carenza di esperienza della Commissione giudicatrice. Il TAR, richiamando i principi dell’art. 93 e della giurisprudenza dominante, afferma che nella composizione della Commissione è sufficiente la presenza di professionalità idonee a garantire la corretta valutazione delle offerte, senza necessità di una perfetta corrispondenza settoriale. Nel caso in esame, i membri della Commissione provenivano dai settori economato e provveditorato sanitari, ed erano giudicati perfettamente idonei allo svolgimento del compito richiesto dalla gara. Il ricorso è respinto in quanto la competenza cumulativa dei commissari è stata riconosciuta adeguata alla natura dell’appalto.
L’articolo 105 è menzionato nella parte in cui la ricorrente lamentava la mancata presentazione di rapporti di prova e certificazioni a corredo dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria. Il TAR rileva che, ai sensi dell’art. 105 e dell’allegato II.8 del Codice, la scelta dei mezzi di prova (rapporti di prova, certificati, ecc.) è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che nella lex specialis ha ritenuto sufficiente la relazione tecnica e le schede tecniche come strumenti di prova. Non essendo prescritto espressamente l’obbligo di presentare rapporti di prova o certificazioni, la doglianza è stata giudicata infondata.



