Annullamento dell'aggiudicazione per omessa valutazione del grave illecito professionale: obblighi motivazionali della stazione appaltante secondo il nuovo Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha annullato l'aggiudicazione di un appalto per la fornitura di derrate alimentari a istituti penitenziari poiché la stazione appaltante non ha svolto un'adeguata istruttoria né fornito una motivazione puntuale in relazione alla sussistenza di un grave illecito professionale a carico dell'amministratore unico dell'impresa aggiudicataria, sottoposto a procedimento penale per frode in pubbliche forniture. Il giudice ha riconosciuto che l'amministrazione si è limitata a negare genericamente la presenza dei presupposti di esclusione, senza esaminare la pertinenza e la gravità dei fatti contestati, prescrivendo quindi un nuovo riesame istruttorio e motivato nei termini previsti dagli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza del TAR si fonda sull'obbligo, sancito dal nuovo Codice degli Appalti, di una valutazione esplicita, concreta e motivata da parte della stazione appaltante in presenza di fatti potenzialmente idonei a integrare un grave illecito professionale (artt. 95 e 98 d.lgs. 36/2023). Nel caso in esame, la stazione appaltante, pur essendo a conoscenza della pendenza di un procedimento penale per frode in pubbliche forniture nei confronti dell'amministratore unico della società aggiudicataria, non ha sviluppato alcuna istruttoria effettiva, valutazione di affidabilità, né considerato l'eventuale adozione di misure di self-cleaning. La motivazione fornita è stata giudicata meramente apparente, in quanto priva di un reale percorso logico e giuridico. Il giudice amministrativo ha ritenuto che tale condotta, oltre a violare i principi di affidamento e buona fede, non consente di esercitare alcuna discrezionalità nell'apprezzamento del caso concreto. Pertanto, ha ordinato alla stazione appaltante di riesaminare la posizione dell'aggiudicataria acquisendo gli atti penali e motivando dettagliatamente la decisione, lasciando impregiudicata la possibilità di confermare o meno l'aggiudicazione previa corretta istruttoria.
Collegamenti al Codice Appalti
Rilevanza del principio della fiducia: la sentenza richiama l'importanza della fiducia reciproca tra amministrazione e operatori economici, evidenziando che una corretta istruttoria rafforza la trasparenza e l'affidamento nel sistema degli appalti.
Applicazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento: la carenza istruttoria e motivazionale da parte della stazione appaltante tradisce i principi di correttezza e affidamento che devono presidiare la gestione delle gare pubbliche.
È stato rivendicato dalla ricorrente il diritto di accesso e ostensione integrale agli atti di gara (inclusi i verbali e la documentazione acquisita in sede di verifica dei requisiti e dell’anomalia), ai sensi delle regole sulla trasparenza e riservatezza delle procedure di gara.
Collega alle modalità procedurali di accesso agli atti, evidenziando che l’amministrazione deve mettere a disposizione degli offerenti la documentazione di gara e che tale accesso è funzionale anche alla verifica della legittimità dell’azione amministrativa.
L’articolo disciplina il DGUE, cui si fa esplicito riferimento in sentenza, e le modalità telematiche di presentazione delle offerte e della relativa documentazione. La sentenza richiama come, nel caso di specie, il DGUE dell’aggiudicataria contenesse la dichiarazione relativa alla pendenza del procedimento penale.
Pur non essendo oggetto diretto della decisione (non trattandosi di cause di esclusione automatica), la norma è stata invocata per chiarire la differenza tra esclusioni automatiche e quelle non automatiche, oggetto centrale del giudizio.
Norma centrale della motivazione: la sentenza ribadisce che la contestazione di un grave illecito professionale integra causa di esclusione non automatica e impone all’amministrazione una valutazione approfondita e motivata sulla rilevanza del fatto rispetto all’affidabilità dell’operatore.
Disciplina le modalità e le conseguenze dell’esclusione dalle gare per fatti di inaffidabilità. La sentenza richiama l’obbligo per l’operatore economico di comunicare tempestivamente eventuali circostanze rilevanti e la possibilità per lo stesso di adottare misure di self-cleaning.
Articolo chiave della decisione: il TAR evidenzia che la stazione appaltante, in presenza di elementi come la richiesta di rinvio a giudizio per un reato attinente all’oggetto dell’appalto, non può esimersi da una valutazione effettiva di gravità, pertinenza e attualità del rischio, motivando puntualmente, tenendo conto anche dell’assenza di self-cleaning.
La sentenza menziona il soccorso istruttorio quale strumento per integrare o correggere la documentazione nelle procedure di gara, sottolineando l’importanza della completezza informativa sia per l’amministrazione che per gli operatori economici ai fini della trasparenza e della correttezza procedurale.



