03/02/2026

TAR Lombardia: Legittimità dell’aggiudicazione della gara per dispositivi medici – Rigetto del ricorso di Scognamiglio S.r.l. (Lotto 21).

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso della Scognamiglio S.r.l. contro l’aggiudicazione del Lotto 21 della gara indetta da ARIA S.p.A. per la fornitura di deflussori ed elastomeri. La ricorrente contestava l’ammissione e la valutazione della documentazione della vincitrice (ALEA S.r.l.), la mancata attribuzione di punteggio sul parametro 'tappo di chiusura a fine elastomero', nonché i punteggi assegnati sul criterio 'compatibilità con i farmaci citotossici'. Il giudice ha rilevato che le valutazioni della Commissione giudicatrice rientrano nella sua discrezionalità tecnica, che le offerte e le certificazioni degli aggiudicatari erano conformi alla normativa e alla lex specialis, e che non erano emersi vizi tali da inficiare il risultato della gara. Il ricorso è stato quindi respinto e la Scognamiglio condannata alle spese.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sull’ampia discrezionalità riconosciuta alla Commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte, che può essere sindacata dal giudice solo in caso di manifesta irrazionalità, errore materiale o abnormità. In particolare, la Commissione aveva sufficientemente motivato l’attribuzione (o la mancata attribuzione) dei punteggi sui parametri contestati, in conformità con le regole della lex specialis. La contestazione sulla validità del certificato CE e sulla classificazione dei dispositivi non è risultata fondata, sia perché la normativa comunitaria e nazionale consente la validità dei certificati CE oggetto di proroga, sia perché la lex specialis non imponeva la classe IIb ma solo il rispetto dei requisiti generali di legge. Non è stato violato il principio di trasparenza/giusto procedimento in quanto la tracciabilità dei dispositivi era dimostrata, né quello di par condicio tra i concorrenti. Infine, per quanto riguarda il punteggio non assegnato per il tappo di chiusura, il dispositivo offerto dalla ricorrente non possedeva la caratteristica richiesta in modo integrato e permanente, come previsto dalla disciplina di gara. La richiesta di verificazione tecnica è stata respinta perché non poteva colmare carenze probatorie delle parti e non era necessario alcun approfondimento tecnico oltre la documentazione già acquisita.