03/02/2026

Gara per la fornitura di deflussori ed elastomeri: legittimità dell’aggiudicazione e limiti al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della Commissione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso della Scognamiglio S.r.l. contro l’aggiudicazione del Lotto 23 della gara indetta da ARIA S.p.A., confermando la legittimità delle valutazioni della Commissione giudicatrice sia sui requisiti tecnici sia sull’attribuzione dei punteggi. La ricorrente contestava la validità delle certificazioni CE dei dispositivi dell’aggiudicataria ALEA S.r.l., la mancata attribuzione di punteggio per la presenza di un tappo di chiusura a fine elastomero e la valutazione della compatibilità con farmaci citotossici. Il TAR ha ritenuto infondati tutti i motivi, affermando la correttezza delle valutazioni tecniche della Commissione (ampiamente discrezionali), la validità della certificazione CE in conformità alla disciplina europea e l’assenza di violazioni sostanziali della lex specialis di gara.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sul riconoscimento della discrezionalità tecnica riservata alla Commissione giudicatrice nelle gare pubbliche, che può essere sindacata solo in caso di manifesta irragionevolezza o abnormità. Il Tribunale ha chiarito che la procedura utilizzata per la valutazione delle offerte e l’assegnazione dei punteggi è stata pienamente conforme ai criteri fissati negli atti di gara e alla normativa di settore. Sotto il profilo delle certificazioni, il TAR ha evidenziato che la proroga della validità della certificazione CE era ammissibile secondo il diritto unionale e che la tracciabilità e commercializzazione dei dispositivi offerti erano garantite dal sistema UDI e dalla presenza nel Repertorio Ministeriale. L’assenza del punteggio sul ‘tappo di chiusura a fine elastomero’ è stata giustificata dalla diversa funzione degli accessori presentati dalla ricorrente rispetto a quanto richiesto dalla lex specialis. Infine, per quanto riguarda la compatibilità con i farmaci citotossici, la Commissione ha correttamente applicato i criteri di valutazione, senza necessità di ulteriori studi scientifici, essendo sufficiente la dichiarazione del produttore secondo la normativa europea. La sentenza ribadisce anche i limiti al sindacato del giudice amministrativo sulle scelte tecniche delle commissioni di gara e il principio del favor partecipationis nelle interpretazioni delle clausole di gara.