Esclusione dalla gara per gravi violazioni fiscali definitivamente accertate: legittimità del provvedimento ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato dalla cooperativa La Spiga contro l'esclusione dalla gara per l'affidamento dei servizi di pre-post scuola nel Comune di Giussano. L'esclusione è stata motivata dalla presenza di gravi violazioni fiscali definitivamente accertate, non regolarizzate entro il termine di presentazione delle offerte. La ricorrente non ha fornito prova che lo sgravio fiscale ottenuto successivamente alla scadenza del termine fosse indipendente dal pagamento del debito, né ha dimostrato che la posizione regolarizzata impedisse l'esclusione. Il Collegio ha quindi confermato la legittimità della scelta della stazione appaltante e ha respinto anche la domanda risarcitoria.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza conferma che, secondo l’art. 94 del d.lgs. 36/2023, chi presenta gravi violazioni fiscali definitivamente accertate può essere escluso automaticamente da una procedura di evidenza pubblica, salvo che il debito non sia stato estinto, pagato o che vi sia un impegno vincolante al pagamento, entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte. Nel caso di specie, la cooperativa La Spiga era risultata debitore verso l’erario alla data di scadenza, e la regolarizzazione è avvenuta successivamente. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato che lo sgravio fiscale disposto dall’Agenzia delle Entrate dipendesse dall’insussistenza del debito e non dal semplice pagamento. Il TAR ha ritenuto che la disciplina sulle cause di esclusione automatica è di stretta interpretazione, per garantire la par condicio tra i concorrenti, e che quindi la stazione appaltante ha agito correttamente escludendo la cooperativa. Sono state respinte anche le censure relative a violazione del principio di buona fede, carenza motivazionale e sviamento della causa tipica, nonché la domanda di risarcimento danni.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 71, che disciplina la procedura aperta, è richiamato per chiarire il corretto utilizzo della procedura prescelta nella gara in questione e il rispetto delle tempistiche di presentazione delle domande. Nella sentenza si fa riferimento a tale normativa per legittimare la regolarità formale della fase procedurale di gara posta in essere dalla stazione appaltante.
L'articolo 94 è centrale nella decisione del TAR perché stabilisce le cause di esclusione automatica, tra cui le gravi violazioni definitivamente accertate degli obblighi fiscali e contributivi. Il TAR ha ritenuto legittima l'esclusione della ricorrente poiché il debito fiscale risultava non estinto entro la scadenza della presentazione delle offerte, come richiesto dal comma 6 dell'articolo. È stato inoltre evidenziato che la successiva regolarizzazione non poteva avere effetto sanante, in quanto la normativa tutela la parità di trattamento e la certezza dei requisiti in fase di gara.



