Rigetto del ricorso di CIRFOOD contro l'aggiudicazione del lotto n. 7 della gara ARIA per servizio di ristorazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso presentato dalla società CIRFOOD, terza classificata nella gara indetta da ARIA per il lotto n. 7 del servizio di ristorazione ospedaliera. CIRFOOD contestava l’aggiudicazione a favore del R.T.I. Vivenda per presunte irregolarità riguardanti la conformità tecnica e la congruità economica dell’offerta vincitrice. Il TAR ha ritenuto infondati i motivi di ricorso, confermando la legittimità delle valutazioni della Commissione di gara e la correttezza dell’aggiudicazione, e ha condannato CIRFOOD al pagamento delle spese processuali.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha esaminato attentamente le censure avanzate da CIRFOOD in merito all’offerta tecnica e economica del R.T.I. Vivenda, primo classificato. In particolare, ha valutato la questione della presunta violazione dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica, sottolineando che tali limiti hanno natura meramente procedurale e non possono comportare l’esclusione automatica o la disqualifica in assenza di una specifica causa tassativa di esclusione. Questa interpretazione si fonda sul principio di tassatività sancito nel Codice dei contratti pubblici, che limita la possibilità di escludere offerte solo a cause specificatamente previste dalla legge. Il TAR ha inoltre riconosciuto che l’offerta economica di Vivenda, pur contestata per presunto sottodimensionamento di alcuni costi, risulta nel complesso attendibile e sostenibile, soprattutto alla luce delle giustificazioni prodotte e del margine di utile di impresa citato. Le contestazioni relative alla composizione e al comportamento della Commissione giudicatrice sono state ritenute infondate, anche perché il procedimento di nomina e il metodo di valutazione apparivano conformi alla normativa e alla prassi, e non si sono riscontrate violazioni sostanziali. Pertanto, non essendo venuti meno i presupposti per l’aggiudicazione al R.T.I. Vivenda, il ricorso è stato respinto, con conferma della posizione in graduatoria e con condanna alle spese legali per la parte ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 10 è stato richiamato per motivare la non sanzionabilità automatica del superamento dei limiti dimensionali nelle offerte tecniche, poiché le cause di esclusione devono essere tassative e specificamente previste dalla legge. Nel caso di specie, la clausola di gara che prevedeva l’esclusione per superamento di limiti di pagine è stata interpretata come non tassativa e quindi non idonea a determinare automaticamente l’esclusione dell’offerta, in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall’articolo 10, evitando così ingiustificate penalizzazioni e salvaguardando il principio di par condicio tra i partecipanti.



