03/06/2026
Art. 1Art. 3Art. 104

Legittimità dell’aggiudicazione in favore di RTI Aviation Solutions BV – Engineering Ingegneria Informatica s.p.a. per la piattaforma ATAM degli aeroporti di Milano

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso di Assaia International AG contro l’aggiudicazione della gara pubblica per la piattaforma ATAM agli aeroporti di Milano, confermando la legittimità della scelta della stazione appaltante SEA a favore del RTI Aviation Solutions BV – Engineering Ingegneria Informatica. Il TAR ha rilevato che la mandataria Aviation Solutions BV, pur costituita da poco, poteva legittimamente far valere l’esperienza e i requisiti maturati come branch interno del gruppo Schiphol, garantendo così la continuità aziendale necessaria richiesta dalla legge di gara. È stata inoltre giudicata pienamente valida la sottoscrizione dell’offerta e regolare la verifica dei poteri rappresentativi. Le nuove censure sollevate da Assaia in memoria sono state dichiarate inammissibili, in quanto non proposte tramite motivi aggiunti. Le domande di inefficacia del contratto e risarcimento sono state respinte, e la ricorrente è stata condannata alle spese.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che, anche se la società mandataria Aviation Solutions BV è formalmente di recente costituzione, può far valere ai fini dei requisiti di capacità ed esperienza le attività svolte come articolazione interna e branch privo di personalità giuridica della capogruppo. In virtù della piena continuità organizzativa, operativa e commerciale tra il branch Aviation Solutions e la nuova società Aviation Solutions BV, la stazione appaltante ha correttamente riconosciuto la validità dei requisiti tecnici richiesti dal bando senza pretendere un formale avvalimento, non essendovi alterità soggettiva. Questa interpretazione sostanziale si fonda sul principio del risultato (art. 1) e dell’accesso al mercato (art. 3) del Codice degli Appalti, che valorizzano la sostanza sull’aspetto meramente formale e vietano restrizioni ingiustificate all’accesso alle gare, specie se ciò ostacolerebbe la partecipazione di soggetti che, pur costituiti recentemente, posseggono la necessaria esperienza. La sentenza ribadisce inoltre che, in caso di rapporti societari articolati, l’analisi dei poteri rappresentativi, se chiarita tramite documentazione idonea e valutata positivamente dalla stazione appaltante, soddisfa la legalità della sottoscrizione dell’offerta. Le censure tardive e non proposte formalmente tramite motivi aggiunti sono inammissibili secondo i principi processuali amministrativi.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato è stato richiamato dal TAR per giustificare la valutazione sostanziale dei requisiti di partecipazione dell’RTI aggiudicatario. La sentenza sottolinea che occorre evitare interpretazioni formalistiche che ostacolino la competizione e l’accesso alle gare, in quanto l’obiettivo principale è ottenere il miglior risultato per la PA attraverso la concorrenza effettiva, l’efficienza e la qualità, garantendo al contempo legalità e trasparenza. Pertanto, la continuità sostanziale tra il branch originario e la nuova società soddisfa il principio del risultato anche se manca una formalizzazione documentale tradizionale.

Articolo 3

Il principio dell’accesso al mercato è stato invocato a favore di una interpretazione non restrittiva dei requisiti di ammissione. Il TAR afferma che l’impostazione della ricorrente – fondata su una visione formalistica e restrittiva – sarebbe contraria al dovere della PA di favorire la partecipazione degli operatori, anche recenti, purché in grado di dimostrare esperienza e idoneità secondo il principio di non discriminazione e concorrenza.

Articolo 104

L’articolo relativo all’avvalimento è stato richiamato per chiarire che, nella fattispecie, non era necessaria la stipula di un contratto di avvalimento tra il branch precedente e la nuova società, poiché manca l’alterità soggettiva tra ausiliaria e ausiliata: la società costituita deriva direttamente dal branch interno precedente, con piena continuità di attività e personale. Quindi, non era richiesto l’avvalimento formale per il trasferimento dei requisiti tecnico-professionali maturati nel periodo antecedente la costituzione della società.

Articoli di riferimento