Tar Lombardia, sez. I, sentenza 10 giugno 2026: Gara Crematorio Lambrate – Respinto il ricorso sull’aggiudicazione e sulle cause di esclusione dell’ATI vincitrice
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti dell’ATI Altair contro l’aggiudicazione dell’appalto misto per la gestione del crematorio di Lambrate e dell’obitorio di via Ponzio in favore dell’ATI Eco Fly, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale. Il ricorso contestava la legittimità dell’aggiudicazione per (tra l’altro) presunta non equivalenza dei contratti collettivi applicati, mancanza di requisiti professionali e di qualificazione, presunti illeciti professionali e irregolarità fiscali delle imprese del raggruppamento vincitore. Il TAR ha valutato l’operato della stazione appaltante come corretto e ragionevole, sia nella verifica di equivalenza dei CCNL proposti che nel non ritenere automaticamente escludenti le irregolarità fiscali e le situazioni di potenziale illecito professionale, in assenza di accertamenti definitivi o gravità manifesta. Le domande di subentro e caducazione del contratto sono state respinte. Le spese di lite sono compensate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza nasce dall’impugnazione dell’aggiudicazione di un appalto pubblico per la gestione di servizi cimiteriali e di cremazione. Il ricorrente (ATI Altair) contestava la legittimità dell’aggiudicazione all’ATI Eco Fly per vari motivi: la presunta inadeguatezza dei CCNL applicati rispetto a quello richiesto dalla lex specialis, la mancanza di requisiti tecnici in capo ad alcune imprese del raggruppamento vincitore, la nullità di un contratto di avvalimento, la sottostima del costo della manodopera, l’errata attribuzione dei punteggi tecnici, la presunta condizionalità dell’offerta, la sussistenza di gravi violazioni fiscali e di illeciti professionali (anche penali) nei confronti dei membri dell’ATI vincitrice.
Il TAR ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, stabilendo che:
- Il giudizio di equivalenza tra CCNL (art. 11 d.lgs. 36/2023) è un giudizio tecnico discrezionale che deve tener conto delle tutele economiche e normative complessive e, salvo manifesta illogicità o errore, non è sindacabile dal giudice amministrativo. In questo caso, la stazione appaltante ha verificato con sufficiente approfondimento che le condizioni offerte non fossero peggiorative rispetto al CCNL richiesto.
- Nei raggruppamenti di operatori economici (art. 68), la corrispondenza tra requisiti di partecipazione e quote di esecuzione è rimessa alla lex specialis dei servizi (non imposta ex lege come nei lavori); qui non era previsto un obbligo di corrispondenza, quindi il possesso del requisito da parte del raggruppamento nel complesso era sufficiente.
- In tema di avvalimento (art. 104), il contratto era sufficientemente specifico e rispettava i requisiti di determinazione delle risorse messe a disposizione.
- Le contestazioni su costi della manodopera, punteggi tecnici e disponibilità di sistemi brevettati non sono risultate fondate sulla base delle prove documentali prodotte e della valutazione tecnico-discrezionale della commissione.
- Le situazioni di irregolarità fiscale e di illecito professionale (artt. 95 e 98) non integravano cause di esclusione automatica: le violazioni fiscali non erano definitivamente accertate ed erano state oggetto di pagamenti provvisori e chiarimenti; le vicende penali e le misure commissariali non erano riferibili direttamente alle imprese o erano ancora pendenti ed erano state valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante senza elementi di manifesta abnormità.
Il ricorso è stato respinto anche considerando che la discrezionalità tecnica dell’amministrazione non era esercitata in modo illogico o irragionevole.
Il ricorso incidentale, essendo subordinato all’accoglimento del principale, è stato dichiarato improcedibile. Le spese sono compensate, salvo liquidazione delle competenze per la verificazione richiesta dal TAR.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato (art. 1) è richiamato a fondamento dell’impostazione della gara e della valutazione delle offerte: la stazione appaltante deve mirare alla migliore qualità-prezzo e all’interesse pubblico nel rispetto della legalità e della concorrenza. La difesa dell’operato della stazione appaltante si basa anche sull’aver perseguito tale principio nella valutazione delle offerte e nell’attribuzione dei punteggi.
Il principio della fiducia (art. 2) è evocato in relazione ai poteri discrezionali della stazione appaltante nelle valutazioni sulle cause di esclusione, in particolare rispetto alla valutazione della sussistenza di gravi illeciti professionali e all’affidabilità degli operatori, lasciando un margine di valutazione tecnica che non può essere sindacato se non per manifesta irragionevolezza.
L’articolo 4, che impone di applicare e interpretare il codice secondo i principi fondamentali, è menzionato nei motivi di ricorso per contestare l’asserita violazione del principio del risultato e della corretta applicazione dei requisiti, e costituisce il criterio guida per la corretta valutazione e discrezionalità dell’amministrazione.
Centrale nella sentenza: disciplina l’obbligo di applicare il CCNL maggiormente rappresentativo e il meccanismo di dichiarazione e verifica di equivalenza se si indica un CCNL diverso. Il TAR interpreta la norma sottolineando la discrezionalità tecnica della verifica, la possibilità di superare differenze formali in presenza di tutele sostanzialmente equivalenti e la correttezza dell’istruttoria svolta dalla stazione appaltante.
Viene menzionato in relazione alla discussione sulla congruità dei costi della manodopera e sulla valutazione delle offerte tecniche. L’articolo fornisce il quadro di riferimento per regole e contenuti progettuali, rilevanti ai fini della valutazione tecnica delle offerte.
Fondamentale per la decisione sulla composizione dei raggruppamenti temporanei di imprese: la sentenza afferma il principio (in assenza di diversa previsione della lex specialis) che non occorre corrispondenza tra quota di esecuzione e possesso dei requisiti da parte dei singoli membri, ma basta che il raggruppamento complessivamente possieda i requisiti richiesti.
Disciplinando le cause non automatiche di esclusione (illecito professionale, violazioni fiscali non definitive, ecc.), viene applicato per affermare che le irregolarità fiscali di Siram e le vicende penali di membri del raggruppamento non comportavano esclusione automatica e sono state valutate in modo discrezionale e non irragionevole dal Comune di Milano.
Utilizzato in relazione alle doglianze sulla sussistenza di gravi illeciti professionali e sulla pendenza di processi penali. La sentenza sottolinea che la valutazione sull’integrità e affidabilità è rimessa alla stazione appaltante, che non ha compiuto scelte manifestamente abnormi o illogiche.
Richiamato in relazione alla verifica del possesso dei requisiti di qualificazione speciale da parte delle imprese del raggruppamento, e in particolare del possesso dei requisiti tecnici e professionali previsti dalla lex specialis.
Norma di riferimento per il contratto di avvalimento tra Eco Fly e Vezzani Forni: il tribunale evidenzia che il contratto rispetta i requisiti di forma e determinazione delle risorse ed esclude la sua nullità, seguendo l’orientamento restrittivo della giurisprudenza sul punto.
Utilizzato per il richiamo ai criteri previsti per la verifica delle offerte anormalmente basse e per analogia nei criteri tecnici applicati al giudizio di equivalenza tra CCNL, sottolineando la natura tecnico-discrezionale della valutazione.



