03/07/2026
Art. 14Art. 71Art. 110

Legittimità dell'aggiudicazione di gara per servizio di trasporto sanitario: verifica di congruità dell'offerta di una cooperativa sociale e limiti del sindacato giurisdizionale sulle offerte anormalmente basse

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Only National Emergency S.r.l. contro l’aggiudicazione della gara per il servizio di trasporto sanitario alla Cooperativa Sociale Ital Enferm Lombardia Onlus. Il ricorrente lamentava che l’offerta della vincitrice fosse anormalmente bassa e affetta da errori istruttori, in particolare per la sottostima di diversi costi. Il Tribunale ha ritenuto infondato il ricorso, rilevando che la verifica di congruità dell’offerta è stata svolta correttamente dalla commissione, secondo criteri di globalità e sintesi, senza evidenti profili d’irragionevolezza o errori manifesti. In particolare, il TAR ha chiarito che per le cooperative sociali, la mancanza di un utile significativo non rende l’offerta inattendibile. Le spese di giudizio sono state poste a carico del ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza analizza il ricorso di una società seconda classificata che sostiene la presunta anomalia dell’offerta della cooperativa aggiudicataria, lamentando la sottostima di voci di costo e quindi la sua insostenibilità economica. Il TAR precisa che il controllo sull’anomalia delle offerte non comporta la verifica puntuale di ogni singola voce ma l’analisi complessiva dell’offerta alla luce della sua sostenibilità globale. La discrezionalità tecnica riconosciuta alla stazione appaltante può essere sindacata dal giudice amministrativo solo per evidenti vizi di manifesta illogicità, travisamento o difetto di istruttoria, che non ricorrono nel caso di specie. Inoltre, il TAR ribadisce che, per le cooperative sociali che perseguono scopi mutualistici e non di lucro, l’utile di impresa non è elemento imprescindibile per la sostenibilità dell’offerta, secondo la giurisprudenza prevalente. Nel merito, le spiegazioni sulle singole voci di costo sono state ritenute plausibili e giustificate. Il ricorso, dunque, viene rigettato per infondatezza.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 14

L’articolo è citato per confermare che la procedura di gara era correttamente qualificata come procedura europea (gara aperta sopra soglia) per l’importo complessivo dell’appalto. La conformità ai criteri di calcolo e alle soglie di rilevanza è una premessa della legittimità della gara, non oggetto di contestazione nel merito, ma richiamata tra gli atti presupposti.

Articolo 71

Disciplina il tipo di procedura prescelta (procedura aperta) e garantisce la trasparenza e la libertà di partecipazione alla gara. La sentenza richiama la corretta applicazione dell’art. 71 per sottolineare la regolarità formale della procedura e la legittimità dell’offerta dell’aggiudicataria, presentata nell’ambito di una gara aperta regolarmente indetta e pubblicizzata.

Articolo 110

Costituisce il fulcro della controversia, in quanto la ricorrente denuncia una violazione di tale articolo, sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe presentato un’offerta anormalmente bassa e dunque erroneamente ritenuta congrua dalla commissione. Il TAR interpreta e applica l’art. 110 affermando che la verifica di anomalia va condotta in modo globale, che il giudice può intervenire solo in caso di vizi manifesti, e che per le cooperative sociali la mancanza di utile non configura di per sé anomalia. Il Collegio evidenzia che non sono emersi elementi di manifesta inattendibilità o sottostima in grado di incidere sulla serietà e sostenibilità complessiva dell’offerta e che la discrezionalità dell’amministrazione nel giudizio di anomalia è stata nel caso di specie esercitata in modo corretto.

Articoli di riferimento