Sentenza TAR Lombardia su Gara ARIA_2023: Improcedibilità, Inammissibilità e Rigetto dei Ricorsi contro l’aggiudicazione del Lotto 3 (manutenzione apparecchiature elettromedicali)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha dichiarato improcedibili, inammissibili o infondati i ricorsi principali e incidentali proposti in relazione alle molteplici fasi di aggiudicazione del Lotto 3 della gara pubblica per la gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali per gli enti sanitari regionali. La sentenza stabilisce che, a causa dell’annullamento in autotutela e delle successive riedizioni degli atti di aggiudicazione da parte della stazione appaltante (ARIA S.p.A.), la maggior parte delle impugnazioni è divenuta priva di interesse, oppure è inammissibile per motivi procedurali o di carenza di interesse attuale, o infondata nel merito. Il ricorso contro il silenzio in materia di verifica dei requisiti di integrità morale e di comunicazione della data di stipula è stato dichiarato inammissibile poiché non può essere proposto contestualmente all’azione di annullamento. Il TAR ha inoltre confermato la correttezza della metodologia di calcolo adottata nel ricalcolo del punteggio economico e nella valutazione del costo della manodopera, respingendo le censure sulla non conformità e sulla mancata esclusione delle offerte delle controinteressate. Le spese sono state poste a carico della ricorrente principale.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha ricostruito la travagliata vicenda del Lotto 3 della gara multilotto ARIA_2023, caratterizzata da successive aggiudicazioni, annullamenti in autotutela e nuove aggiudicazioni. I ricorsi introdotti (e i numerosi motivi aggiunti) sono stati dichiarati improcedibili dove veniva impugnato un atto già annullato in autotutela dall’amministrazione, poiché l’annullamento priva i ricorrenti di interesse attuale all’impugnazione. Ulteriori doglianze sono state respinte in quanto la disciplina di gara prevedeva correttamente distinte modalità di computo delle unità di personale (FTE) nelle offerte tecniche ed economiche, così come la commissione ha operato correttamente nella valutazione dell’offerta dell’aggiudicataria relativamente al costo della manodopera e alla formula di calcolo del punteggio economico. Il ricorso avverso il silenzio (ex art. 31 e 117 c.p.a.) sulla verifica dei requisiti morali in base ad articoli di stampa è stato dichiarato inammissibile per incompatibilità tra azione di annullamento e azione avverso il silenzio nello stesso giudizio, oltre che per infondatezza delle sole notizie di stampa come causa di esclusione. Il ricorso incidentale delle controinteressate è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nel complesso, la sentenza conferma la legittimità dell’operato di ARIA S.p.A. sia nei ricalcoli dei punteggi sia nella valutazione delle offerte e dei requisiti degli operatori.



