03/11/2025
Art. 1Art. 2Art. 13Art. 95Art. 96

Illegittima esclusione dalla gara per conduzione di fondi agricoli comunali: rilievo dei principi di specialità e della lex specialis nei contratti attivi

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso della Cooperativa Pavese, annullando i provvedimenti del Comune di Vigevano che avevano escluso la cooperativa dalla gara per la conduzione di un lotto agricolo comunale. La prima esclusione era stata motivata da un presunto collegamento tra società partecipanti (art. 95 d.lgs. 36/2023), la seconda per inattività dell'impresa (art. 90 d.lgs. 36/2023). Il Tribunale ha chiarito che la gara riguardava un 'contratto attivo', e quindi non si applicava il Codice degli Appalti, ma soltanto le regole fissate dal bando e i principi generali di imparzialità, trasparenza ed economicità. Né il collegamento né lo stato di inattività, assente la previsione nel bando, potevano determinare l’esclusione.

Spiegazione Dettagliata

La decisione sancisce che, in caso di contratti attivi (cioè contratti che generano un’entrata per l’amministrazione, come la locazione di terreni a terzi), il Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) non si applica direttamente, ai sensi dell’art. 13, ma vanno rispettate unicamente la lex specialis e i principi generali di imparzialità, economicità e trasparenza. Il TAR ha ritenuto illegittima l’esclusione fondata sull’art. 95 d.lgs. 36/2023 (collegamento tra società) perché il bando non prevedeva tale causa e non vi era rischio di alterazione della concorrenza, dato il criterio di aggiudicazione al maggior rialzo. Allo stesso modo, la seconda esclusione per inattività è stata dichiarata illegittima: la lex specialis non richiedeva l’effettivo esercizio dell’attività, ma solo l’iscrizione in CCIAA e l’assenza di liquidazione, fallimento o cancellazione. L’amministrazione comunale dunque ha errato applicando un regime normativo più restrittivo di quanto previsto dal bando. Il Collegio ha inoltre chiarito che alla ricorrente spetta l’aggiudicazione, non solo una mera chance, poiché le altre concorrenti non hanno impugnato le loro esclusioni.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

La sentenza richiama il principio del risultato per sostenere che la procedura di affidamento doveva essere improntata all’efficienza e alla scelta dell’offerta economicamente migliore, senza introdurre ostacoli (come esclusioni non previste dal bando) che avrebbero potuto arrecare danno erariale o ledere il buon andamento dell’amministrazione.

Articolo 2

Il principio della fiducia viene richiamato tra i principi generali che devono guidare sia i partecipanti sia l’amministrazione. Il TAR ha evidenziato che non vi erano fatti gravi o elementi tali da incrinare la fiducia tra stazione appaltante e operatore economico, e dunque l’applicazione rigorosa di cause di esclusione non previste dalla lex specialis si poneva in contrasto con il favor partecipationis e la fiducia tra le parti.

Articolo 13

L’art. 13 è il fulcro della decisione: il Collegio ribadisce che le norme del Codice degli Appalti non si applicano ai 'contratti attivi', come la concessione in affitto di beni comunali, ma si deve solo rispettare la lex specialis della gara e i princìpi generali. L’esclusione per collegamento o inattività, non prevista dal bando, è dunque illegittima.

Articolo 95

L’art. 95 disciplina le cause di esclusione non automatica per le gare di appalto, tra cui il fenomeno del 'collegamento' tra operatori economici. La sentenza chiarisce che tale disciplina non si applica in questa gara, perché la lex specialis non la richiama e la procedura riguarda un contratto attivo; inoltre, non si ravvisa un reale pericolo di alterazione concorrenziale data la modalità di valutazione delle offerte (maggior rialzo).

Articolo 96

L’art. 96, relativo alla disciplina dell’esclusione, viene considerato solo indirettamente: il TAR osserva che la possibilità di escludere un concorrente per ragioni di affidabilità presuppone la corretta applicazione delle cause del Codice, che però, per effetto dell’art. 13, non operano sui contratti attivi come quello oggetto di causa.

Articoli di riferimento