Esclusione da gara d'appalto per offerta non conforme alla lex specialis e rigetto dei ricorsi di Audes Group S.r.l. contro l’Università degli Studi di Milano
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto i ricorsi di Audes Group S.r.l. avverso l’esclusione dalla gara per il servizio di merchandising dell’Università degli Studi di Milano e contro la conseguente aggiudicazione a V.I.P. Italia S.r.l. L'esclusione è stata ritenuta legittima poiché l’offerta economica di Audes presentava, per tre prodotti, prezzi superiori a quelli posti a base d’asta, in violazione espressa della lex specialis. La domanda di annullamento della clausola del disciplinare è stata dichiarata irricevibile per tardività. Il TAR ha confermato che le regole di gara sono vincolanti e tassative e la loro violazione può legittimamente comportare l’esclusione dalla procedura.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sull’osservanza rigorosa della lex specialis, costituita dal bando e dal disciplinare di gara. L’offerta economica di Audes non rispettava quanto stabilito agli artt. 3 e 17 del disciplinare, che imponevano il ribasso rispetto ai prezzi a base d’asta per ciascun prodotto. La stazione appaltante è vincolata a escludere offerte che non rispettano tali previsioni, a tutela della par condicio e della certezza del procedimento. La domanda di annullamento della disciplina di gara (art. 17) è stata considerata irricevibile perché proposta tardivamente rispetto alla pubblicazione. Il TAR richiama i principi giuridici secondo cui la violazione delle clausole della gara può condurre all’esclusione, soprattutto quando si tratta di regole relative al contenuto delle offerte. Non trovano accoglimento le censure di Audes sulla pretesa interpretazione più favorevole (basata sul criterio del miglior rapporto qualità/prezzo) o sulla presunta violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, poiché la lex specialis conteneva chiaramente la prescrizione contestata e la normativa (art. 70, comma 4 d.lgs. 36/2023) legittima l’esclusione di offerte in aumento o non conformi ai documenti di gara. La prova di resistenza non è stata svolta da Audes e, in ogni caso, il ribasso offerto non avrebbe consentito l’aggiudicazione. Il TAR ha quindi confermato la legittimità sia dell’esclusione sia dell’aggiudicazione della gara.
Collegamenti al Codice Appalti
È stato richiamato per chiarire che le offerte sono inammissibili quando non conformi ai documenti di gara o quando il prezzo supera l’importo posto a base di gara. Il disciplinare di gara prevedeva il divieto di offerte in aumento, coerentemente con quanto stabilito dall’art. 70, comma 4. La norma ha fornito la base giuridica per l’esclusione di Audes.
La procedura di gara era una procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 71. L’articolo disciplina l’accessibilità alle gare e le modalità di svolgimento, ma non è stato oggetto di contestazione diretta né interpretato in modo specifico dal TAR: viene menzionato quale fondamento della procedura utilizzata.
La sentenza applica il principio secondo cui le offerte devono essere conformi alle previsioni dei documenti di gara (bando e disciplinare), come specificato in art. 107. La stazione appaltante può escludere offerte che non rispettano tali previsioni. Questo articolo è la base normativa che autorizza l’esclusione dell’operatore quando l’offerta non è conforme alla lex specialis.
È stato invocato dalla ricorrente per sostenere la preferenza per l’offerta economicamente più vantaggiosa, ma il TAR chiarisce che tale criterio deve comunque svolgersi all’interno delle regole stabilite dalla lex specialis. L’articolo, pur favorendo il criterio qualità/prezzo, non giustifica deroghe alle regole tecniche e formali fissate nei documenti di gara.



