Revoca dell’aggiudicazione per perdita dei requisiti e mancato avveramento delle condizioni: legittimità e conseguenze nella procedura di gara pubblica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato dall’impresa che aveva ottenuto l’aggiudicazione di lavori di riqualificazione presso il Campus Martinitt. La revoca dell’aggiudicazione è stata riconosciuta come legittima in quanto la società, prima della stipula del contratto, era stata sottoposta a procedura di liquidazione giudiziale, perdendo così i requisiti necessari per partecipare alla gara. Inoltre, la revoca si fondava anche sul fatto che non si era verificata una delle condizioni sospensive previste dal bando, ovvero l’ottenimento, in tempi compatibili, delle necessarie autorizzazioni comunali per la bonifica dell’area. Di conseguenza, sono state respinte le domande risarcitorie e dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza approfondisce la distinzione tra aggiudicazione e stipula del contratto, ribadendo che la perdita dei requisiti di partecipazione (in questo caso, a seguito di liquidazione giudiziale) anche dopo l’aggiudicazione ma prima del contratto impone l’esclusione automatica dalla gara. La domanda della ricorrente di applicare una disciplina più favorevole (quella prevista dal nuovo codice degli appalti – art. 124 D.Lgs. 36/2023 – che permette al curatore di subentrare se autorizzato dal Giudice) è stata respinta: il TAR ha chiarito che tale nuova norma non ha efficacia retroattiva e non si applica ratione temporis alla procedura in questione, governata invece dal D.Lgs. 50/2016. Inoltre, la revoca è risultata giustificata anche dal mancato conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie per la bonifica dell’area, come previsto da clausole espresse nel bando di gara, da considerarsi condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione. La motivazione della PA è stata ritenuta logica, puntuale e coerente, non meramente potestativa ma dipendente da atti e condizioni esterni. È stato escluso ogni diritto al risarcimento del danno e all’indennizzo ex art. 21-quinquies l. 241/1990, posto che la revoca era legittima e la perdita dei requisiti era imputabile alla situazione della ricorrente. La domanda per motivi aggiunti è stata dichiarata improcedibile per carenza di interesse, venuto meno a causa della legittimità della prima revoca.
Collegamenti al Codice Appalti
Viene menzionato per mostrare come la disciplina più recente (D.Lgs. 36/2023, art. 124) consenta, in certe condizioni, al curatore di stipulare il contratto anche se interviene una liquidazione giudiziale dopo l’aggiudicazione; il TAR precisa però che questa norma, essendo successiva e diversa rispetto a quella applicabile (D.Lgs. 50/2016), non trova applicazione nel caso di specie. La sentenza sottolinea che la nuova disciplina non può essere applicata in modo retroattivo e rappresenta una cesura rispetto alla previgente disciplina, la quale non consentiva la stipulazione del contratto in caso di perdita dei requisiti prima della stipulazione stessa, anche se l’aggiudicazione era già avvenuta.



