04/05/2026
Art. 5Art. 71Art. 95Art. 96Art. 97Art. 98

Legittimità dell'esclusione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e omessa dichiarazione: rigetto del ricorso dell’operatore economico escluso da procedura aperta

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso di una società esclusa da una gara d’appalto per la gestione di un asilo nido, disposta in base alle gravi e reiterate violazioni accertate in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché alla mancata dichiarazione della pendenza di un procedimento penale a carico dei vertici aziendali per fatti analoghi. Il Tribunale ha giudicato corretta la valutazione discrezionale della stazione appaltante, ritenendo che le infrazioni accertate fossero sufficientemente gravi e debitamente provate. Ha inoltre confermato che la presentazione di misure di self cleaning non era idonea a ripristinare l’affidabilità, vista la sistematicità delle violazioni e la loro reiterazione anche dopo l’adozione delle stesse misure. Non è stato accolto neppure il motivo relativo a una pretesa violazione del contraddittorio, poiché il dovere di dichiarazione è incondizionato. Condannata alle spese la società ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

La pronuncia si fonda sull’esercizio della discrezionalità tecnica riconosciuta alla stazione appaltante nella valutazione dell’affidabilità professionale degli operatori economici. In particolare, il TAR conferma che, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 36/2023, l’esclusione per gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro non richiede necessariamente un provvedimento interdittivo o una sentenza definitiva, essendo sufficiente che i fatti siano stati debitamente accertati, anche mediante verbali provenienti da autorità competenti. Il TAR qualifica come ‘grave’ la reiterazione sistemica delle violazioni e sottolinea che il carattere di gravità non è circoscritto alle violazioni elencate all’Allegato I del D.Lgs. 81/2008. La mancata dichiarazione della pendenza di un procedimento penale per fatti analoghi, rilevata d’ufficio dalla stazione appaltante, costituisce violazione del dovere di trasparenza e incide negativamente sul rapporto fiduciario. Viene inoltre affermato che l’adozione di misure di self cleaning, ai sensi dell’art. 96 e 97, può non essere sufficiente per evitare l’esclusione in presenza di una recidiva sistemica, laddove la stazione appaltante abbia motivatamente ritenuto tali misure inidonee a garantire l’affidabilità futura dell’operatore. La sentenza, infine, ribadisce la natura ampia della discrezionalità amministrativa in materia di esclusione per illecito professionale grave (art. 98), limitando il sindacato del giudice a ipotesi di manifesta illogicità o irragionevolezza.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 5

Richiamato per evidenziare il principio di buona fede e correttezza che deve informare tutta la procedura di gara. La sentenza sottolinea che la mancata dichiarazione di situazioni penalmente rilevanti da parte della ricorrente costituisce violazione dell’obbligo di trasparenza e lealtà, elemento che aggrava il giudizio di inaffidabilità ai fini dell’esclusione.

Articolo 71

Cita la norma come base per aver indetto la procedura aperta; la contestazione della ricorrente e la valutazione della stazione appaltante si collocano nell’ambito di una procedura regolata da tale articolo.

Articolo 95

È la principale disposizione applicata. Stabilisce le cause non automatiche di esclusione e attribuisce alla stazione appaltante il potere discrezionale di valutare la gravità e l’accertamento delle infrazioni (salute, sicurezza, ambiente). Il TAR ha confermato che, pur in assenza di interdizione ex art. 14 D.Lgs. 81/2008, la sistematicità e plurima reiterazione delle violazioni, anche se estinte per oblazione, integra i presupposti per l’esclusione. Viene inoltre chiarito che l’esclusione può avvenire anche per fatti non ancora oggetto di sentenza definitiva, se adeguatamente documentati.

Articolo 96

Regola la disciplina e le modalità dell’esclusione, nonché il meccanismo delle misure di self cleaning. La sentenza evidenzia che la stazione appaltante ha motivatamente ritenuto le misure adottate dal concorrente insufficienti a sanare la recidiva sistemica delle violazioni, esercitando la propria discrezionalità tecnica come previsto dall’articolo.

Articolo 97

Rilevante nella parte in cui si valuta la possibilità di evitare l’esclusione per i partecipanti in raggruppamento, adottando misure di self cleaning. Nella specie, la stazione appaltante ha comunque ritenuto non adeguate le misure adottate dalla ricorrente anche alla luce di questa disposizione, confermando l’esclusione motivata.

Articolo 98

Viene menzionato in relazione al concetto di illecito professionale grave e ai mezzi di prova idonei. Viene chiarito dalla sentenza che, per la fattispecie di cui all’art. 95, comma 1, lett. a), non è richiesta la tassatività dei mezzi di prova previsti per l’illecito ex art. 98, ma è sufficiente qualsiasi mezzo idoneo, rinforzando il margine di valutazione della stazione appaltante.

Articoli di riferimento