04/05/2026
Art. 16Art. 93

Rigetto del ricorso di Facility S.r.l. contro l'esclusione dalla gara del Politecnico di Milano per servizi di manutenzione (Lotto 2): legittimità delle procedure di valutazione, nomina della commissione e gestione della proroga contrattuale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso di Facility S.r.l., che aveva impugnato l’esclusione dalla gara indetta dal Politecnico di Milano per l’affidamento dei servizi di manutenzione negli immobili pubblici (Lotto 2) e l’aggiudicazione in favore di Eletecno ST S.p.A.. Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le censure sollevate da Facility, dichiarando legittime sia la composizione e la nomina della commissione giudicatrice, sia le modalità di valutazione tecnica delle offerte mediante confronto a coppie, sia la gestione dei termini di vincolatività delle offerte e delle relative garanzie. È stata altresì giudicata lecita la condotta dell’amministrazione riguardo alla mancata proroga e alla stipulazione del nuovo contratto, nonché l’esclusione dal subentro o da pretese risarcitorie di Facility. Alcuni motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili o tardivi.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si concentra sulle diverse doglianze avanzate da Facility S.r.l. dopo l’esclusione dalla procedura di gara. In particolare, il TAR ha ritenuto: (1) Non fondata la pretesa che il R.U.P. dovesse essere escluso da tutte le fasi della gara, poiché la sostituzione era obbligatoria solo nella commissione giudicatrice; inoltre, non è stato provato alcun concreto conflitto di interessi. (2) Legittima la modalità di nomina della commissione, avvenuta tramite estrazione da una rosa di esperti proposta dal RUP e sorteggiata da altro ufficio, in conformità ai regolamenti interni e ai principi di trasparenza. (3) Legittima la valutazione tecnica con il metodo del confronto a coppie e la verbalizzazione adottata, in linea con la normativa, la lex specialis e la giurisprudenza, senza necessità di puntuale verbalizzazione dei giudizi individuali se non previsto espressamente. (4) Infondata la censura sulla presunta scadenza delle offerte e delle garanzie: ai sensi della normativa e giurisprudenza prevalente, la scadenza del termine di vincolatività non determina l’inefficacia automatica delle offerte, né è obbligatorio per la stazione appaltante chiedere il rinnovo salvo manifestazione di volontà contraria degli offerenti. (5) Legittima la mancata proroga del contratto in pendenza del giudizio e la tempestiva stipulazione con il nuovo aggiudicatario, in quanto obbligatorie per legge e non impedite da provvedimenti cautelari. (6) Inammissibile la doglianza sulla mancata clausola sociale per la tutela dei lavoratori, sia per carenza di interesse che per tardività della lamentela. Sono state inoltre respinte tutte le domande di risarcimento e non è stata ravvisata temerarietà nell’azione di ricorso. Le spese seguono la soccombenza. La sentenza ribadisce la centralità dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza amministrativa, nonché i limiti dell’intervento giudiziale nelle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 16

La disciplina del conflitto di interessi è stata fondamentale per respingere la doglianza secondo cui la partecipazione del RUP, che aveva ricoperto ruoli nella precedente gara, avrebbe viziato la nuova procedura. Il TAR – richiamando sia l'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 sia la corrispondente disciplina nel previgente Codice – ha ribadito che il conflitto di interessi non deve essere solo presunto ma provato concretamente da chi lo eccepisce, e che l’eventuale influenza del RUP sui commissari non è stata dimostrata in modo specifico e documentato. Pertanto, la presenza del RUP fuori dalla commissione non ha determinato alcuna violazione delle regole sul conflitto di interessi.

Articolo 93

L’articolo 93 è stato centrale in riferimento alla composizione, nomina e regole di funzionamento della commissione giudicatrice. La sentenza ha confermato che la commissione è stata nominata in aderenza ai principi di rotazione, trasparenza e competenza previsti dalla norma e dai regolamenti interni, tramite un sorteggio su una rosa di esperti senza la partecipazione del RUP alla commissione, come richiesto anche dal giudicato precedente. Inoltre, sono state affrontate le modalità di verbalizzazione e il ruolo dei commissari nell’applicazione del metodo di valutazione (confronto a coppie), che la norma disciplina come prerogativa di una commissione di esperti e non impone obblighi formali più stringenti se non previsti dagli atti di gara.

Articoli di riferimento