TAR Lombardia: legittimità aggiudicazione concessione ristorazione scolastica e limiti su subappalto e requisiti di esecuzione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato da Dussmann Service S.r.l. contro l’aggiudicazione alla Volpi Pietro S.r.l. della concessione quinquennale per la ristorazione scolastica nel Comune di Gambolò. La ricorrente contestava sia la presunta inadeguatezza dell’offerta tecnica e del piano economico-finanziario della controinteressata, sia la mancanza di requisiti esecutivi (in particolare la disponibilità di un centro cottura alternativo). Il Tribunale ha ritenuto infondate tutte le censure, chiarendo che le attività accessorie possono non configurarsi come subappalto ai sensi del nuovo Codice, che la verifica del piano economico-finanziario compete all’amministrazione ed è sindacabile solo in caso di irragionevolezza manifesta, e che non sussisteva la dimostrazione dell’impossibilità per la controinteressata di garantire i requisiti richiesti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta i principali motivi sollevati dalla ricorrente in ordine all’esclusione della controinteressata dalla gara, alla sostenibilità del piano economico-finanziario (PEF), e alla mancanza di alcuni requisiti di esecuzione imposti dalla lex specialis. Il TAR, analizzando la normativa vigente e i documenti di gara, ha evidenziato che le attività come la derattizzazione, le analisi e la manutenzione sono considerate accessorie e possono essere affidate a terzi senza configurazione automatica di subappalto, secondo l’art. 119 del Codice dei contratti pubblici; inoltre, la dichiarazione di subappalto non è richiesta in sede di offerta, ma solo prima dell’inizio della prestazione. Sul PEF, il TAR ha ribadito che la valutazione sulla sua sostenibilità rientra nella discrezionalità tecnico-amministrativa della stazione appaltante, salvo manifesta irragionevolezza che nel caso di specie non è stata dimostrata. Sui requisiti di esecuzione (quali il centro cottura alternativo), il Collegio ha ritenuto che la ricorrente non abbia provato effettive carenze tali da legittimare l’esclusione dell’aggiudicataria. In definitiva, non è stata riscontrata alcuna violazione delle norme di gara o del Codice, confermando così la legittimità dell’aggiudicazione e respingendo tutte le domande della ricorrente (inclusa la richiesta di subentro o risarcimento).
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 71 è richiamato per la legittimità della procedura aperta adottata dal Comune di Gambolò per l’affidamento della concessione; sono rispettati i termini e le modalità di svolgimento previsti per la procedura, non emergendo contestazioni sulla regolarità formale dell’indizione della gara.
Viene in rilievo in relazione all’art. 9 del disciplinare che recepisce la previsione di requisiti specifici per l’esecuzione dell’appalto, quale la disponibilità di un centro di produzione pasti alternativo. Il TAR precisa che tali requisiti, correttamente previsti nei documenti di gara, devono essere soddisfatti dall’aggiudicatario e che nel caso concreto non è stata dimostrata la loro mancanza.
Determinante nella parte in cui il TAR chiarisce che alcune attività accessorie richieste (manutenzione ordinaria, derattizzazione, analisi) non rientrano necessariamente nel concetto di subappalto secondo il disposto dell’articolo. Si afferma che la mancata dichiarazione di subappalto in offerta non è motivo di esclusione e che la comunicazione di affidamenti non qualificabili come subappalto va fatta prima dell’inizio delle relative prestazioni.
Rilevante per il controllo sulla verifica della sostenibilità del piano economico-finanziario del concessionario. Il TAR ribadisce che la valutazione di tale sostenibilità spetta all’amministrazione, ai sensi dell’art. 185, ed è sindacabile dal giudice solo in presenza di manifesta illogicità o errore macroscopico; nella fattispecie, non è stata fornita prova di carenze o incongruenze gravi.



