04/05/2026
Art. 71Art. 79

Rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione della fornitura di un sistema di monitoraggio cardiotocografico presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda – Applicazione del principio di equivalenza e discrezionalità tecnica nella valutazione delle offerte

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato da S.I.D.Em. S.p.A. contro l’aggiudicazione in favore di Movi S.p.A. della gara per la fornitura di un sistema di monitoraggio cardiotocografico presso la Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico. Il ricorrente lamentava il mancato rispetto di requisiti minimi richiesti dalla lex specialis da parte dell’offerta vincitrice, ma il Tribunale ha ritenuto che le soluzioni tecniche proposte, pur formalmente diverse, raggiungessero il risultato funzionale richiesto grazie all’applicazione del principio di equivalenza. È stata riconosciuta la correttezza e la ragionevolezza della valutazione tecnica della Commissione giudicatrice, escludendo vizi di illogicità, travisamento dei fatti o errori macroscopici. Tutte le doglianze sono state respinte e le spese compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza afferma che, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte deve privilegiare il raggiungimento del risultato funzionale richiesto dalla stazione appaltante, piuttosto che l’adesione formale e letterale alle modalità tecniche indicate nella documentazione di gara. Il TAR ha valorizzato il principio di equivalenza sancito dall’art. 79 del Codice degli Appalti e dal relativo Allegato II.5, secondo cui possono essere ammesse offerte tecniche che, pur diverse nella soluzione proposta, raggiungano in modo sostanzialmente analogo gli obiettivi richiesti. La discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice è sindacabile solo in presenza di vizi macroscopici (illogicità, travisamento, errore manifesto), non riscontrati nel caso concreto. La sentenza sottolinea che le offerte vanno interpretate nel loro complesso e che solo difformità sostanziali, e non meri errori formali o materiali, possono comportare l’esclusione dalla gara. È ribadito, infine, il favor partecipationis, ovvero il principio che favorisce la massima partecipazione alle gare pubbliche.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L’articolo 71 è richiamato per individuare la corretta procedura seguita dalla stazione appaltante (procedura aperta), garantendo la possibilità di partecipazione a tutti gli operatori economici interessati e la trasparenza della gara. La procedura seguita risulta conforme ai termini e alle modalità previsti dall’art. 71, validando la legittimità dell’iter amministrativo.

Articolo 79

L’articolo 79 costituisce il fulcro della decisione, poiché il TAR richiama espressamente il principio di equivalenza contenuto in questa disposizione e nell’Allegato II.5 del Codice degli Appalti. In base a tale principio, le soluzioni tecniche offerte dagli operatori sono considerate conformi anche se difformi formalmente, purché equivalenti sul piano funzionale rispetto alle specifiche tecniche della lex specialis. Il Tribunale interpreta le clausole di gara alla luce di questa disposizione, privilegiando la conformità sostanziale rispetto a quella formale e respingendo ogni lettura restrittiva che possa indebitamente ridurre la concorrenza o escludere offerte comunque idonee a soddisfare i bisogni posti dalla stazione appaltante.

Articoli di riferimento