04/06/2026
Art. 1Art. 2Art. 4Art. 5Art. 59Art. 71Art. 108Art. 110

Rigetto del ricorso contro l’esclusione per anomalia dell’offerta in gara lavori accordo quadro Milano Serravalle – Lotto 1

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso del RTI Nuove Iniziative S.p.A. avverso l’esclusione dalla gara lavori per la manutenzione di manufatti autostradali (Lotto 1), indetta da Milano Serravalle, confermando la legittimità dell’operato della stazione appaltante nella valutazione di incongruità dell’offerta presentata. Il Tribunale ha ritenuto che il procedimento di verifica dell’anomalia sia monofasico, non richiedendo obbligatoriamente ulteriori contraddittori o chiarimenti, e che la S.A. abbia correttamente applicato i parametri di gara e i riferimenti normativi nella valutazione tecnica, riscontrando oggettive diseconomie tali da giustificare l’esclusione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sulla corretta applicazione della disciplina dell’anomalia delle offerte: il TAR ha riconosciuto che la verifica dell’anomalia prevista dall’art. 110 D.Lgs. 36/2023 è strutturata come un procedimento monofasico, nel quale la stazione appaltante, dopo aver richiesto spiegazioni scritte all’offerente, può escludere l’offerta se le giustificazioni non risultano adeguate, senza l’obbligo di concedere ulteriori termini per ulteriori chiarimenti. Il ricorso del RTI non è stato accolto sia per quanto riguarda le doglianze procedurali (asserita mancanza di contraddittorio 'rafforzato'), sia per le censure di merito relative al metodo e al contenuto della valutazione di anomalia: la S.A. ha legittimamente valutato le voci di costo più rilevanti, rapportandole ai parametri ANAS imposti dal capitolato speciale a tutela dei principi di trasparenza, risultato, correttezza e buona fede. Ha riscontrato diseconomie oggettive e la non sostenibilità economica dell’offerta, a fronte di utili negativi, motivando adeguatamente il provvedimento di esclusione. Né gli errori contestati (ad es. sulle spese generali, costi sicurezza o manodopera) superano la prova oggettiva dell’inattendibilità complessiva dell’offerta. Per queste ragioni, il TAR ha ritenuto il ricorso infondato in fatto e in diritto.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Invocato dai ricorrenti e richiamato dal Collegio, il principio del risultato è stato interpretato nel senso che la stazione appaltante, nella valutazione di congruità delle offerte, deve perseguire il miglior rapporto qualità/prezzo e garantire la serietà e l’attendibilità dell’offerta, rifiutando offerte che, come nel caso di specie, risultino in perdita e dunque inidonee a garantire l’affidamento efficace dell’appalto.

Articolo 2

Citato tra i vizi dedotti, il TAR ha ribadito che il principio della fiducia reciproca tra operatori e amministrazioni non implica l’obbligo di fornire più occasioni di chiarimento in sede di verifica di anomalia, ma orienta la condotta delle parti al rispetto delle regole e delle tempistiche procedurali.

Articolo 4

Richiamato come criterio interpretativo: il TAR ha applicato i principi generali del Codice nell’interpretare le disposizioni specifiche sulla verifica di anomalia, ribadendo la loro funzione di fondamento per la coerenza sistematica della decisione.

Articolo 5

Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento è stato invocato dai ricorrenti ma respinto dal TAR, che ha precisato come la stazione appaltante abbia agito correttamente, senza violare l’affidamento degli operatori, applicando la legge e la lex specialis secondo criteri oggettivi e trasparenti.

Articolo 59

L’articolo che disciplina l’accordo quadro è centrale in quanto la specificità della procedura impone un approccio flessibile ma rigoroso nella valutazione delle offerte, specialmente nella fase di verifica di anomalia; la sentenza sottolinea come, in presenza di una lex specialis dettagliata, l’onere probatorio dell’operatore economico sia rafforzato.

Articolo 71

L’articolo regola la procedura aperta cui è sottoposta la gara; la sentenza richiama la piena legittimità della scelta procedurale della S.A. e del rispetto delle tempistiche e delle modalità di presentazione delle offerte e chiarimenti.

Articolo 108

Viene in rilievo per la disciplina dei criteri di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa) e il puntuale riferimento alla necessità che i costi di manodopera e oneri di sicurezza siano chiaramente indicati e coperti nelle offerte, aspetti che hanno inciso nella valutazione della non congruità dell’offerta ricorrente.

Articolo 110

Costituisce il fulcro motivazionale della sentenza: il TAR ha ribadito che la verifica di anomalia è monofasica, basata su una sola richiesta di giustificativi, e che l’esclusione è legittima qualora le spiegazioni fornite non giustifichino adeguatamente il livello di prezzi o costi. La procedura seguita dalla S.A. è stata ritenuta conforme all’art. 110, anche nella scelta discrizionale di concentrarsi sulle voci di costo più rilevanti.

Articoli di riferimento