TAR Lombardia – Rigetto del ricorso avverso l’aggiudicazione del servizio di igiene urbana nei Comuni di Zinasco, Villanova d’Ardenghi e Carbonara al Ticino
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato da Teknoservice S.r.l. contro l’aggiudicazione del servizio di igiene urbana a favore di Pizzamiglio Andrea S.r.l., ritenendo infondate tutte le censure relative alla legittimità dell’aggiudicazione, alla valutazione dei requisiti tecnici, alla sostenibilità del costo del personale e alla valutazione delle offerte tecniche. Il Tribunale ha inoltre compensato le spese di lite tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza motiva il rigetto del ricorso di Teknoservice S.r.l. analizzando punto per punto le doglianze sollevate contro la procedura di gara. In primo luogo, il TAR ha ritenuto corretta l’interpretazione della clausola sulla capacità tecnica prevista dalla lex specialis, accogliendo una lettura meno restrittiva che favorisce la partecipazione degli operatori, e confermando che il requisito di servizi svolti per almeno 5.500 abitanti potesse essere cumulativamente soddisfatto. Riguardo alle censure sulla sostenibilità del costo del personale e sull’applicazione della clausola sociale di assorbimento, il TAR ha evidenziato che l’aggiudicataria aveva rispettato i vincoli normativi e che le verifiche della stazione appaltante erano adeguate. Il Collegio ribadisce che l’offerta può prevedere l’impiego di personale proprio o la riallocazione dei lavoratori in altri cantieri, purché siano osservati i contratti collettivi e non si eludano le tutele del personale. Non hanno trovato accoglimento, infine, né la censura sull’obbligo di applicazione del metodo ARERA, ritenuto non vincolante nella lex specialis, né le doglianze sull’assegnazione dei punteggi tecnici, giudicate inammissibili per genericità. In conclusione, il ricorso è stato respinto perché infondato in fatto e in diritto; le spese sono state compensate per la novità delle questioni trattate.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 102 è stato richiamato per valutare la legittimità della verifica sull’offerta dell’aggiudicatario in tema di impegni occupazionali e di rispetto dei contratti collettivi. Il TAR ha chiarito che la stazione appaltante ha effettivamente svolto il controllo previsto dall’art. 102, accertando che l’aggiudicataria aveva assunto gli obblighi essenziali: tutela dei livelli occupazionali, rispetto delle regole sul subappalto, applicazione dei CCNL e delle tutele economiche, pari opportunità. La verifica ha soddisfatto i criteri di legge, e non si è riscontrato difetto di istruttoria né elusione della clausola sociale di riassorbimento del personale.



