Annullamento della verifica di congruità dei costi della manodopera e obbligo di rinnovazione della verifica dell'anomalia nell'appalto per i servizi di manutenzione termoidraulica del Comune di Cantù
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso di Carbotermo S.p.A. contro la Provincia di Como e Astolia S.r.l., annullando il verbale di verifica di congruità dei costi della manodopera relativo all’offerta dell’aggiudicataria Astolia. Il Tribunale ha ritenuto che la stazione appaltante non abbia valutato adeguatamente l’incidenza delle prestazioni migliorative offerte da Astolia sul costo della manodopera, limitandosi a considerare la mera coincidenza tra i costi dichiarati e quelli stimati a base di gara. Pertanto, la stazione appaltante dovrà rinnovare, in contraddittorio con l’aggiudicataria, la verifica di anomalia e congruità, senza però annullare immediatamente l’aggiudicazione o il contratto stipulato, in quanto ciò potrà avvenire solo all’esito della nuova istruttoria.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sulla corretta applicazione delle norme in materia di valutazione delle offerte negli appalti pubblici, con particolare attenzione alla verifica dei costi della manodopera e alla congruità complessiva dell’offerta quando vi siano prestazioni migliorative che possono incidere significativamente sui costi. Il Tribunale ha evidenziato che la stazione appaltante deve effettuare una verifica reale e motivata, coinvolgendo l’operatore economico e considerando anche i costi delle migliorie offerte, che non possono ritenersi automaticamente coperte dal costo stimato per la prestazione ordinaria. La sentenza richiama la necessità di garantire la tutela dei minimi salariali, la trasparenza e la sostenibilità delle offerte, evitando che migliorie ‘premiate’ nella graduatoria finale restino prive di copertura economica concreta. Per questo il TAR ha ritenuto fondato il ricorso di Carbotermo, ordinando la riedizione della verifica di congruità senza pronunciarsi sull’annullamento immediato dell’aggiudicazione, rispettando così i limiti del sindacato giurisdizionale nel sub-procedimento di verifica di anomalia.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 41 del D.Lgs. 36/2023 viene richiamato per la disciplina relativa all’individuazione e scorporo dei costi della manodopera nei documenti di gara. La sentenza stabilisce che la corrispondenza dei costi di manodopera dichiarati in offerta con quelli stimati dalla stazione appaltante, ai sensi dell’art. 41, non è di per sé sufficiente a garantire la congruità dell’offerta, ove siano previste migliorie che comportano ulteriore impiego di lavoro. La stazione appaltante deve dunque valutare se tali costi siano adeguati anche in relazione alle prestazioni migliorative, a tutela della trasparenza e della corretta remunerazione dei lavoratori.
L’articolo 71 è citato per ribadire che la procedura di gara oggetto di controversia è stata espletata come procedura aperta, conforme al Codice degli Appalti, garantendo a qualsiasi operatore economico la possibilità di partecipare presentando offerta nei termini di legge. Questo viene richiamato in sentenza per la ricostruzione in fatto della procedura e la sua regolarità formale.



