Rigetto del ricorso sull'aggiudicazione della gara per il servizio di pulizia: valutazione sui costi dell’offerta e corretta applicazione dei criteri di aggiudicazione e anomalia
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha respinto il ricorso di Consoli S.p.A. contro l’aggiudicazione del servizio di pulizia degli stabili comunali del Comune di Erba a Meranese Servizi S.p.A. Il ricorso contestava, tra l’altro, la corretta valutazione dei costi dell’offerta dell’aggiudicataria (in particolare per formazione, personale direttivo, oneri di sicurezza e costo delle attrezzature) e la regolarità dell’istruttoria di verifica dell’anomalia. Il TAR ha invece ritenuto infondate tutte le censure, confermando la legittimità delle valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante e delle giustificazioni fornite da Meranese, e ha condannato la società ricorrente alla refusione delle spese processuali.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta in modo sistematico due principali ordini di censure proposte dall’impresa ricorrente, tutte relative all’iter di aggiudicazione di una gara con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Da un lato, viene scrutinata la congruità e trasparenza dei costi dichiarati dall’aggiudicataria, in particolare per le voci di formazione del personale, impiego di figure direttive (non direttamente alle dipendenze di Meranese), oneri di sicurezza e costi per attrezzature. Il TAR richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui, in sede di verifica dell’anomalia, l’onere della prova della manifesta inattendibilità dell’offerta grava sull’operatore non aggiudicatario, in quanto la valutazione della stazione appaltante costituisce apprezzamento tecnico-discrezionale insindacabile se non manifestamente irragionevole o erroneo. Nel caso di specie, le giustificazioni fornite da Meranese risultano sufficientemente attendibili, sia con riferimento al finanziamento della formazione tramite fondi dedicati (Fondimpresa), sia per l’esecuzione della formazione “on the job”, sia per la ripartizione dei costi del personale direttivo su più commesse, sia tramite la documentazione di specifiche condizioni commerciali per i costi di attrezzature e prodotti. Nemmeno la questione della tempistica delle giustificazioni è ritenuta ostativa, poiché si tratta di chiarimenti su elementi già presenti in offerta. La sentenza consolida l’orientamento per cui il soccorso istruttorio processuale può essere attivato dal giudice amministrativo in difetto di istruttoria amministrativa, senza violare la par condicio, se serve solo a consentire la piena istruzione del giudizio senza alterare la sostanza dell’offerta. La disciplina degli articoli 108 e 110 del Codice degli Appalti viene dunque ritenuta rispettata, e tutte le censure vengono respinte.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 108 è richiamato per contestare la presunta violazione delle regole sui criteri di aggiudicazione e, in particolare, la corretta ponderazione tra qualità, prezzo e sostenibilità dell’offerta. Il TAR ha verificato che la stazione appaltante abbia correttamente applicato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto dalla legge, e abbia considerato adeguatamente le componenti dell’offerta, compresi i costi della manodopera, la congruità delle offerte e la trasparenza dei criteri di valutazione, rigettando le doglianze della ricorrente.
L’articolo 110 è stato invocato nel motivo relativo alla verifica dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria. La sentenza ribadisce che, ai sensi di tale articolo, la stazione appaltante deve valutare la sostenibilità e la congruità delle offerte sospette di anomalia, richiedendo chiarimenti all’offerente. Il TAR ha ritenuto legittima l’istruttoria svolta dal RUP, specificando che la verifica della congruità e delle giustificazioni prodotte da Meranese (sui costi di formazione, personale, sicurezza, attrezzature) è stata effettuata in modo corretto, secondo criteri tecnico-discrezionali non sindacabili se non manifestamente illogici. Il giudice spiega che eventuali chiarimenti forniti in giudizio sono ammissibili nella forma del 'soccorso istruttorio processuale' se contribuiscono a integrare l’istruttoria senza modificare l’offerta e servono ad accertare fatti già preesistenti.



