Esclusione da gara per anomalia dell’offerta: il TAR Lombardia conferma i poteri discrezionali della stazione appaltante e individua limiti sulla verifica dell’equivalenza contrattuale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso di Alatha Coop. Soc. contro la propria esclusione dalla gara indetta dal Comune di Milano per i servizi di trasporto disabili, confermando la legittimità della valutazione di anomalia dell’offerta effettuata dall’amministrazione. Il Tribunale ha riconosciuto che la stazione appaltante ha agito nel rispetto del principio della discrezionalità tecnica sia nella richiesta di documentazione sia nella valutazione della congruità dell’offerta. Tuttavia, il TAR ha in parte accolto i motivi aggiunti di ricorso di Alatha, rilevando la necessità per la stazione appaltante di verificare concretamente l’equivalenza tra il contratto collettivo applicato dall’aggiudicatario e quello previsto dai documenti di gara: dovrà essere valutata la reale equivalenza delle tutele a favore dei lavoratori. Le spese di lite sono state compensate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza esamina due principali questioni: l’esclusione del RTI Alatha per incongruità e inattendibilità della propria offerta e la legittimità dell’offerta dell’aggiudicatario Consorzio GTP Trasporti/NCT. Il TAR rigetta il ricorso principale di Alatha, ritenendo legittima la procedura di verifica dell’anomalia seguita dal Comune, che si è attenuto al modello procedimentale previsto dalla normativa vigente (unica richiesta di giustificazioni, senza necessità di ulteriori interlocuzioni). La valutazione di anomalia dell’offerta è considerata espressione della discrezionalità tecnica dell’amministrazione, sindacabile dal giudice solo se manifestamente illogica o irragionevole, circostanza che non si verifica nel caso in esame. Sul ricorso per motivi aggiunti, il TAR accoglie solo il punto relativo all’obbligo di verifica dell’effettiva equivalenza tra il contratto collettivo nazionale dell’aggiudicatario e quello indicato dalla stazione appaltante, sottolineando che la sola appartenenza delle sigle sindacali alla categoria dei più rappresentativi non è sufficiente se le famiglie contrattuali sono diverse. La stazione appaltante dovrà procedere a una verifica tecnico-giuridica entro 30 giorni. Tutti gli altri motivi (riguardanti le modalità di calcolo dei costi, la figura del referente, l’utile d’impresa, la composizione del RTI) sono respinti in quanto ritenuti infondati o comunque non incidenti sull’esito della gara.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato nei motivi di ricorso aggiunti in riferimento al rispetto dei contratti collettivi nazionali di settore e in rapporto all’obbligo di applicare, da parte degli operatori economici, il contratto collettivo indicato negli atti di gara o, in alternativa, un contratto equivalenti. La sentenza precisa che, in caso di applicazione di un contratto diverso, la stazione appaltante deve verificare in concreto l’equipollenza delle tutele garantite ai lavoratori, non potendosi fare affidamento solo sulla rappresentatività astratta delle sigle sindacali; serve una valutazione sostanziale delle effettive condizioni di lavoro offerte.
L’articolo è menzionato per la disciplina dell’accesso agli atti di gara, in particolare in relazione alla trasparenza e conoscibilità dei documenti (offerte e giustificativi dell’aggiudicatario) che consentono alla ricorrente di articolare i motivi aggiunti. La pubblicazione integrale dell’offerta dell’aggiudicatario e dei relativi giustificativi ha permesso la contestazione delle condizioni offerte e delle dichiarazioni rese.
Invocato negli atti di ricorso in relazione alla presunta contraddittorietà tra le quote di partecipazione e di esecuzione indicate nell’atto di impegno del RTI aggiudicatario. Il TAR interpreta la norma ritenendo che possibili irregolarità formali nell’atto di impegno non costituiscano motivo di esclusione se le dichiarazioni ufficiali rese alla stazione appaltante sono corrette e coerenti rispetto ai requisiti e alle percentuali effettive, valorizzando la sostanza dell’impegno rispetto a meri errori formali.
Richiamato in relazione alle procedure per la verifica delle offerte anomale, in particolare per stabilire che la commissione giudicatrice già nominata resta competente a svolgere ulteriori verifiche sull’equivalenza contrattuale, come imposto dalla sentenza, nei tempi indicati (30 giorni).
Centrale in tutta la sentenza, disciplina il subprocedimento di verifica e valutazione dell’anomalia delle offerte. Viene ribadito il carattere monofasico della procedura, il limite al contraddittorio, e la latitudine della discrezionalità tecnica della stazione appaltante. La sentenza nega la necessità di più fasi procedimentali e afferma che il sindacato del giudice amministrativo si limita ai casi di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Inoltre, l’articolo è richiamato nella valutazione della legittimità dell’esclusione di offerte inidonee o non sostenibili e nella ricostruzione delle modalità di redazione e valutazione delle giustificazioni economiche da parte del Comune.



