Legittimità dell’aggiudicazione in presenza di irregolarità sanabili e limiti al soccorso istruttorio nelle gare pubbliche: il caso della fornitura di olio per Milano Ristorazione S.p.A.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso di Farchioni Olii S.p.A. contro l’aggiudicazione del Lotto 2 della gara bandita da Milano Ristorazione S.p.A. a favore del RTI Ladisa S.r.l. Il Tribunale ha ritenuto che le irregolarità formali nella domanda del RTI aggiudicatario fossero regolarmente sanate tramite soccorso istruttorio e che il punteggio tecnico fosse stato legittimamente attribuito in ragione della documentazione prodotta, anche considerando i limiti di legge e della lex specialis sulla presentazione e valutazione dei certificati in lingua straniera. Inoltre, il TAR ha chiarito che il soccorso istruttorio non può essere usato per integrare l’offerta tecnica, ma solo la documentazione amministrativa. Il ricorso incidentale di Ladisa è stato dichiarato improcedibile. Spese compensate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sull'applicazione e l’interpretazione dell’istituto del soccorso istruttorio/‘procedimentale’, previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (art. 101 D.Lgs. 36/2023) e dalle regole della gara. Il Collegio ha ritenuto che la Stazione appaltante abbia correttamente consentito al RTI Ladisa di sanare vizi formali della domanda, poiché la volontà di partecipazione e la sussistenza dei requisiti erano comunque desumibili, in linea con i principi di massima partecipazione, buon andamento e risultato nella contrattualistica pubblica, senza ledere la par condicio. Al contrario, per carenze nell’offerta tecnica (come la mancata traduzione giurata di certificati), il soccorso istruttorio non è ammesso e la lex specialis impone che, in assenza del requisito formale, il punteggio non venga attribuito. Il TAR ha motivato la decisione con richiamo a copiosa giurisprudenza, ribadendo che solo in presenza di vizi insanabili si può giungere all’esclusione dalla procedura e che la discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice è sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o travisamento, che nel caso non si sono verificati.



