Legittimità dell'aggiudicazione e limiti al soccorso istruttorio nelle procedure di gara pubblica: il caso della fornitura di olio biologico
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso principale di Farchioni Olii S.p.A., che aveva impugnato l’aggiudicazione della gara per la fornitura di olio biologico in favore del R.T.I. Ladisa S.r.l. e Olio Levante S.r.l., nonché i relativi atti e verbali di gara. Secondo il Tribunale, l’ammissione alla gara del R.T.I. aggiudicatario era legittima nonostante alcune irregolarità formali sanate tramite soccorso istruttorio, e la mancata attribuzione del punteggio massimo a Farchioni per la certificazione BRC Food Safety in lingua inglese era conforme al disciplinare. È stato inoltre escluso che il soccorso istruttorio potesse essere utilizzato per integrare carenze dell’offerta tecnica. Il ricorso incidentale di Ladisa è stato dichiarato improcedibile a seguito del rigetto di quello principale. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR ruota attorno all'applicazione del soccorso istruttorio e procedimentale nelle fasi di gara pubblica. Il primo motivo di Farchioni, relativo all'esclusione del R.T.I. Ladisa per carenze nella domanda di partecipazione, è stato respinto perché la piattaforma telematica aveva consentito correttamente la presentazione per entrambi i lotti e l’incompletezza documentale non era sostanziale, potendo essere sanata senza violare la par condicio. Il soccorso istruttorio si applica solo agli elementi formali della domanda e non può mai intervenire sull’offerta tecnica o economica. Allo stesso modo, la richiesta di chiarimenti indirizzata al R.T.I. Ladisa sugli automezzi non ha comportato una violazione della lex specialis né ha permesso una modifica sostanziale dell’offerta. La doglianza sulla valutazione delle certificazioni in lingua straniera è stata respinta, poiché i certificati erano in doppia lingua, italiano e inglese, e non richiedevano quindi traduzione giurata secondo il disciplinare. Il Tribunale ha confermato che il principio del risultato e della massima partecipazione va sempre bilanciato con il rispetto della par condicio e delle regole di gara, soprattutto quando si tratta di elementi fondamentali dell’offerta. Pertanto, il ricorso principale è stato respinto, quello incidentale dichiarato improcedibile, e le spese compensate per la complessità della controversia.



