07/04/2026
Art. 2Art. 95Art. 96Art. 97Art. 98Art. 168Art. 169

Legittimità della sospensione dalla Vendor List: l’affidabilità dell’operatore economico nei sistemi di qualificazione dei settori speciali secondo il nuovo Codice degli Appalti

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Pietro Fiorentini S.p.A. contro la sospensione di 12 mesi disposta da Italgas dal proprio sistema di qualificazione (Vendor List) per presunte gravi carenze dei contatori forniti. Il Collegio ha rilevato che la sospensione, motivata sulla base di più ripetute inadempienze e della mancata adozione di misure correttive efficaci, rientra nel potere discrezionale della stazione appaltante ai sensi degli articoli 95, 96, 98, 168 e 169 del D.lgs. 36/2023 e del Regolamento interno Vendor Italgas. La transazione intervenuta tra le parti non escludeva la rilevanza dei fatti successivi o la perdurante insoddisfazione delle obbligazioni. Il TAR ha ritenuto infondate le doglianze dell’operatore sulle modalità e sull’estensione della sospensione e ha confermato la legittimità dei conseguenti provvedimenti di esclusione dalle procedure di gara in corso.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la questione della legittimità della sospensione dalla Vendor List nei sistemi di qualificazione per i settori speciali. Il Collegio, applicando il nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. 36/2023), riconosce ampia discrezionalità alla stazione appaltante nella valutazione dell’affidabilità professionale dell’operatore economico e nel definire, tramite regolamento interno conforme all’art. 169, quali comportamenti integrano un grave illecito professionale (art. 98). Italgas ha motivato la sospensione sulla base di plurimi episodi di gravi inadempienze contrattuali e assenza di risolutive misure di self-cleaning, non neutralizzate dalla precedente transazione con Fiorentini, poiché i fatti contestati erano successivi e riguardavano la mancata sostituzione di numerosi contatori difettosi. Il TAR chiarisce che l’amministrazione non deve limitarsi a risoluzioni contrattuali giudiziali: anche transazioni, se derivanti da precedenti inadempimenti rilevanti, possono essere indice di illecito professionale. La valutazione di gravità, la correlata perdita di fiducia (art. 2), la coerenza tra provvedimenti sospensivi e diniego di nuove qualifiche, nonché il criterio di proporzionalità e motivazione, sono tutti rispettati nel caso concreto. Sono così respinte tutte le censure di Fiorentini, compreso il presunto sviamento a fini anticoncorrenziali. Da ciò deriva la conferma della sospensione e dell’inammissibilità della domanda di rinnovo per l’ulteriore gruppo merceologico, nonché delle esclusioni dalle gare collegate.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 2

Richiamato come fondamento della “perdita di fiducia” e dell’autonomia valutativa dell’amministrazione, il principio della fiducia è utilizzato per giustificare la discrezionalità di Italgas nel ritenere venuta meno l'affidabilità dell’operatore economico a seguito di gravi inadempienze, in conformità al nuovo assetto del Codice che valorizza la fiducia nei rapporti tra stazione appaltante e operatore (vedi motivazione al punto 5.12 della sentenza).

Articolo 95

L’articolo disciplina le cause non automatiche di esclusione per illecito professionale grave. È citato dalla ricorrente e applicato dal TAR per confermare che la valutazione dell’affidabilità/grave illecito professionale giustifica la sospensione e l’esclusione dalla gara anche in assenza di condanne definitive o risoluzioni giudiziali, purché vi siano gravi carenze provate e motivate (punti 3, 5.3, 5.5).

Articolo 96

Rilevante per la disciplina delle esclusioni legate a inaffidabilità e per la possibilità dell’operatore di offrire misure di 'self-cleaning' per riabilitarsi. Il TAR esamina le misure adottate da Fiorentini e le reputa insufficienti o non tempestive, ritenendo pertanto corretta la sospensione. Inoltre, viene escluso che l'effetto escludente sia venuto meno per decorso del triennio dalla commissione dei fatti (punto 3 e 6.20).

Articolo 97

Pur citato tra i motivi di doglianza della ricorrente (secondo motivo), l’articolo 97 non ha avuto incidenza diretta nella decisione per assenza di un vero e proprio raggruppamento tra operatori economici nel caso di specie, ma solo quale parametro di disciplina generale delle esclusioni estensibili ai consorzi o RTI.

Articolo 98

L’articolo è centrale nella definizione di cosa sia un grave illecito professionale escludente. Il TAR richiama la tassatività delle fattispecie rilevanti e dei mezzi di prova previsti dall’art. 98, riconoscendo che la transazione tra le parti può costituire mezzo idoneo a provare il grave illecito se scaturita da gravi inadempimenti. Il giudice ribadisce che la valutazione di affidabilità è discrezionale, ma deve essere congruamente motivata, come avvenuto nel caso concreto (punti 5.6-5.12, 6 e ss.).

Articolo 168

Applicato per affermare la regolarità della procedura di sospensione, che si innesta nel sistema di qualificazione per i settori speciali. L’articolo definisce i criteri oggettivi per la permanenza nella Vendor List, cui Fiorentini era iscritta e sottoposta (punto 5.2 e ss.).

Articolo 169

Rilevante per legittimare il potere di Italgas, quale ente titolare di diritti esclusivi nei settori speciali, di adottare regolamenti interni che tipizzino ex ante (nel rispetto dei criteri di cui all’art. 98) le condotte e le cause di sospensione/esclusione dal sistema di qualificazione. Il TAR sottolinea la piena coerenza tra la disciplina interna di Italgas e quanto imposto dall’art. 169 (punti 5.3–5.5; 6).

Articoli di riferimento