TAR Lombardia, Sez. IV – Respinto il ricorso contro l’aggiudicazione in gara pubblica per servizi di custodia veicoli: la discrezionalità tecnica della Commissione e la legittimità dell'avvalimento
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato da un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) contro l’aggiudicazione di una gara pubblica per il servizio di recupero, custodia e acquisto di veicoli sequestrati nella provincia di Lecco, confermando la legittimità dell’operato della Commissione giudicatrice e dell’aggiudicataria Fron S.r.l. La sentenza afferma che la valutazione tecnica delle offerte spetta in via discrezionale alla stazione appaltante e non risulta irragionevole né viziata. Al contempo, il TAR riconosce che la procedura di avvalimento utilizzata dall’aggiudicataria è conforme alla normativa, così come sono sufficienti i requisiti dell’area destinata a depositeria dei veicoli. Il ricorso è stato considerato infondato in tutte le sue censure e la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda su una doppia ratio giuridica. Da un lato, il giudice amministrativo riafferma il principio di non sindacabilità nel merito delle valutazioni tecniche e dei punteggi attribuiti dalla commissione di gara, salvo che emergano macroscopici errori, illogicità o violazioni della lex specialis, cosa che, nella vicenda, non è stata dimostrata. La differenza di punteggio tra le offerte tecniche rientra nell’ampia discrezionalità valutativa e gli elementi contestati – come la valutazione delle dotazioni e delle sedi operative – non rappresentano fattori dirimenti, dovendo la commissione valutare l’offerta nella sua interezza per soddisfare le esigenze dell’amministrazione. Dall’altro lato, la sentenza chiarisce la corretta applicazione dell’istituto dell’avvalimento (art. 104) e l’adempimento dei requisiti di partecipazione e delle condizioni tecniche (art. 100): l’aggiudicataria Fron S.r.l. risultava correttamente qualificata e la sua area di depositeria rispecchiava sin dall’offerta i criteri richiesti dal disciplinare, con successivi interventi più che altro migliorativi e non sanatori. In sintesi, il TAR ha giudicato legittimo sia il comportamento della commissione che l’operato dell’amministrazione, respingendo tutte le doglianze sollevate dal concorrente. Le spese di giudizio sono state poste a carico del ricorrente soccombente.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento è richiamato a garanzia del corretto svolgimento della procedura di gara e dei rapporti tra gli operatori economici e la stazione appaltante. Il TAR, nel respingere le censure, implicitamente conferma che non sono emersi comportamenti contrari a tali principi, né da parte della commissione né dell’amministrazione.
L’articolo è menzionato per la corretta impostazione della procedura aperta utilizzata per la gara, assicurando la possibilità di partecipazione a tutti gli operatori economici interessati e la trasparenza della procedura. Il TAR rileva che la gara si è svolta secondo le regole previste, senza eccezioni procedurali.
La questione dei requisiti speciali è centrale per il secondo motivo di ricorso, relativo alla regolarità tecnica dell’area adibita a depositeria da parte dell’aggiudicataria. Il TAR, dopo aver verificato l’idoneità dichiarata dell’offerta e le risultanze del sopralluogo, valuta che i requisiti richiesti ai sensi dell’art. 100 D.Lgs. 36/2023 sono stati pienamente rispettati al momento della partecipazione, e che le integrazioni successive erano migliorative e non elementi di sanatoria.
L'articolo viene applicato in relazione alla legittimità dell’avvalimento utilizzato da Fron S.r.l. per dimostrare i requisiti tecnici/professionali. Il TAR evidenzia che la società ausiliaria aveva un oggetto sociale pertinente, come richiesto dalla normativa e dalla lex specialis, e che la modalità di ricorso all’avvalimento è pienamente conforme alle finalità dell’istituto così come disciplinate dal Codice.



