Legittimità dell’esclusione per applicazione di CCNL non conforme all’impresa nelle gare d’appalto pubbliche
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato da Nuova ASAC Antincendio S.r.l., confermando la legittimità dell’annullamento dell’aggiudicazione in suo favore nella gara per la manutenzione degli impianti antincendio dell’Università di Pavia. La società, pur avendo indicato in offerta l’applicazione del CCNL Metalmeccanico-Artigianato, non aveva più la qualifica di impresa artigiana, non essendo iscritta all’Albo dal 2018 per superamento dei limiti dimensionali. Il Tribunale ha ritenuto infondata e in parte inammissibile la censura sulla scelta del CCNL da parte della stazione appaltante e sulla valutazione di non equivalenza delle tutele tra i contratti collettivi. L’incompatibilità tra la natura giuridica dell’impresa e il CCNL proposto giustifica l’esclusione, a tutela dei concorrenti e dei lavoratori.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la questione della corretta identificazione e applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) da parte dell’operatore economico che partecipa a una gara pubblica, in relazione ai requisiti soggettivi dell’impresa. Nuova ASAC Antincendio S.r.l. aveva proposto, come CCNL da applicare, il contratto Metalmeccanico-Artigianato, nonostante avesse perso, per legge, la qualifica di impresa artigiana. Sia ANAC che la stazione appaltante hanno escluso la società, ritenendo non applicabile un CCNL riservato alle imprese artigiane a chi non possegga tale qualifica, e, in ogni caso, rilevando un forte scostamento economico (25%) tra il CCNL richiesto dagli atti di gara (Metalmeccanico-Industria) e quello proposto. Il TAR conferma che l’impresa, non avendo i presupposti soggettivi, non poteva dolersi della mancata scelta a gara del CCNL “artigianato”, né poteva pretendere l’equivalenza delle tutele. L’esame del solo profilo economico è sufficiente, secondo prassi ANAC e INL, a escludere l’offerta per insufficienza delle garanzie retributive. La sentenza ribadisce che la stazione appaltante deve garantire che il CCNL applicato sia coerente con la natura giuridica e dimensionale dell’operatore e tuteli correttamente i lavoratori.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 11 è centrale nella decisione: disciplina il principio di applicazione del CCNL di settore più rappresentativo in relazione alla natura e dimensione dell’impresa. La sentenza richiama questa norma per affermare che la stazione appaltante può ammettere contratti diversi da quello indicato nei documenti di gara solo se garantiscono le stesse tutele e sono coerenti con la natura giuridica dell’impresa. La mancanza della qualifica di impresa artigiana impedisce a Nuova ASAC di applicare il relativo CCNL, giustificando l’esclusione ai sensi dell’art. 11.
L’articolo 20 viene in rilievo in relazione all’avvio e allo svolgimento del procedimento di precontenzioso attivato dalla seconda graduata (Gielle) presso ANAC, che ha permesso la valutazione trasparente del caso e l’emissione del parere. La sentenza evidenzia che tutti gli atti e i motivi di esclusione sono stati adottati nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla norma.
L’articolo 110 disciplina la verifica dell’anomalia delle offerte, richiesta nel caso in esame per valutare la congruità del costo del lavoro dichiarato. La sentenza evidenzia che la stazione appaltante ha operato correttamente applicando questa norma: la differenza del 25% tra i trattamenti dei due CCNL è stata ritenuta elemento sufficiente a escludere l’offerta, secondo la prassi e la disciplina sulle offerte anormalmente basse.



