Accesso integrale agli atti di gara e limiti alla segretazione: ostensioni, motivazioni e tutela giurisdizionale nel nuovo Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso presentato da Gruppo San Michele S.r.l. contro ASST Sette Laghi per il diniego all'accesso integrale agli atti e alle offerte della gara per servizi infermieristici. Il Tribunale ha ordinato l'ostensione completa, senza oscuramenti ingiustificati, di tutta la documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell’aggiudicataria e degli altri documenti di gara, sottolineando che la secretazione è legittima solo se effettivamente motivata e documentata, specie per quanto attiene a segreti tecnici o commerciali. Ha rilevato inoltre che i dati personali inclusi nei documenti amministrativi non possono essere oscurati ai concorrenti legittimati all’accesso. Ha stabilito che l’accesso agli atti di gara è garantito ai concorrenti classificati nei primi cinque posti, salvo motivate, puntuali e comprovate ragioni di riservatezza.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza esamina e chiarisce il perimetro del diritto di accesso agli atti e alle offerte nelle procedure di gara pubblica, con particolare riferimento agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice degli Appalti). Il TAR ha stabilito che le stazioni appaltanti devono garantire ai concorrenti (in particolare ai primi cinque classificati) l’accesso integrale a tutta la documentazione di gara, incluse le offerte tecniche ed economiche e la documentazione amministrativa dell’aggiudicataria, nonché agli atti istruttori (verifica anomalia, verifica requisiti, verbali, ecc.). Le limitazioni all'accesso (oscuramenti) sono ammissibili solo se vi siano fondate, motivate e comprovate ragioni di segretezza tecnica o commerciale, illustrate puntualmente nella dichiarazione dell’offerente e valutate con motivazione specifica dalla stazione appaltante. Il Tribunale rileva inoltre che il generico richiamo al know-how aziendale non costituisce motivo sufficiente per l’oscuramento massivo delle offerte. In assenza di specifiche ragioni (come veri segreti tecnici) e della relativa motivazione, la secretazione è illegittima. Viene inoltre chiarito che ai concorrenti non può essere negata la visione di dati personali della documentazione amministrativa, in quanto funzionale a verificare cause di esclusione. La decisione rafforza il principio di trasparenza, tutela effettiva della concorrenza e pienezza del diritto di difesa, anche alla luce delle recenti interpretazioni del Consiglio di Stato e dell’ANAC. Il TAR, infine, riconosce la novità di alcuni profili (es. privacy e accesso), compensando le spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 35 è il fondamento normativo generale del diritto di accesso agli atti e della disciplina delle eccezioni per segretezza tecnica/commerciale o altri motivi di riservatezza. La sentenza fa espresso riferimento ai commi che identificano le ipotesi di esclusione o limitazione dell’accesso (facoltative e obbligatorie), sottolineando che la secretazione può essere disposta solo ove opportunamente motivata e comprovata (es. presenza di veri segreti commerciali ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 30/2005). L’articolo è richiamato anche per affermare che la disciplina non prevede l’oscuramento dei dati personali dei soggetti delle offerte per i concorrenti legittimati all’accesso e sancisce la necessità di una motivazione puntuale in caso di rifiuto o oscuramento di documentazione.
L’articolo 36 disciplina le regole procedimentali e processuali relative all’accesso, inclusa la pubblicazione tramite piattaforma digitale di tutte le offerte, i verbali e gli atti di gara ai candidati non esclusi e ai primi cinque concorrenti. La sentenza applica direttamente questa disposizione, ordinando l’ostensione integrale delle offerte e degli altri atti. Il TAR precisa che la stazione appaltante può accogliere le richieste di oscuramento solo nei limiti e con le modalità previste dall’art. 36, con decisione motivata, e che il diniego tacito o l’oscuramento non motivato costituisce violazione della norma e determina l’accoglimento del ricorso. È chiarito che, in assenza di specifiche determinazioni di segretezza e senza la relativa motivazione, vale il principio dell’accesso integrale.
L’articolo è citato per identificare la procedura seguita (procedura aperta) e il contesto della gara: la legittimazione della ricorrente deriva proprio dalla partecipazione alla procedura regolata da questo articolo. Pur non essendo oggetto diretto della controversia, il TAR richiama la norma per qualificare la natura della gara e la posizione processuale della ricorrente tra i soggetti titolati ad esercitare il diritto di accesso secondo il Codice.
L’articolo 90 viene in rilievo per quanto concerne l’obbligo di comunicazione agli operatori economici delle decisioni rilevanti, tra cui l’aggiudicazione e le eventuali determinazioni sugli oscuramenti. La sentenza evidenzia che tali comunicazioni devono essere puntuali e motivate; la loro omissione o genericità integra una violazione procedurale che legittima il ricorso per l’ostensione integrale della documentazione richiesta.



