Annullamento dell'affidamento diretto ad ACI per la gestione dell'archivio delle tasse automobilistiche regionali: necessità di gara pubblica
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha annullato l'affidamento diretto da parte della Regione Lombardia ad ACI della gestione dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche, ritenendo l'accordo non conforme alle regole di evidenza pubblica europee e italiane. La convenzione, infatti, non soddisfa i requisiti di una vera cooperazione tra enti pubblici prevista dall'art. 12, par. 4 della direttiva 2014/24/UE e dall'art. 7 del d.lgs. n. 36/2023, configurandosi invece come un affidamento oneroso di servizi in assenza di gara. La Regione è stata quindi condannata al risarcimento della perdita di chance per l'operatore economico ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si basa sulla distinzione tra cooperazione tra pubbliche amministrazioni (che può derogare all'obbligo di gara) e affidamento di servizi che, invece, richiede sempre una procedura di evidenza pubblica, salvo non ricorrano tutte le condizioni cumulative previste dalla normativa UE e nazionale. Nel caso esaminato, il contratto prevedeva una prestazione di servizi da parte di ACI remunerata con un corrispettivo e non costituiva una vera cooperazione secondo i criteri giurisprudenziali e normativi: mancavano infatti la reciprocità delle prestazioni, la sinergia su un obiettivo comune, l'assenza di corrispettivo e la limitazione delle attività di mercato sotto il 20%. Pertanto, si è ritenuto che la Regione avrebbe dovuto indire una gara pubblica, con conseguente illegittimità dell'affidamento diretto e diritto del ricorrente ad un risarcimento per la perdita di chance di partecipare alla procedura.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 7 del d.lgs. n. 36/2023 è richiamato per delineare le condizioni in cui è ammessa la cooperazione tra amministrazioni (auto-organizzazione amministrativa e collaborazione tra enti). Il TAR rileva che la convenzione non rispetta tali condizioni poiché si tratta di un rapporto sinallagmatico con corrispettivo, privo di reale cooperazione, e privo della partecipazione effettiva e convergenza su un interesse comune tra Regione e ACI. In particolare, la sentenza sottolinea il mancato rispetto della quota massima delle attività sul mercato aperto e l’assenza di una vera cooperazione, così come intesa dall’art. 7, che richiede reciprocità e non la realizzazione della sola missione istituzionale di una delle parti. Pertanto, la fattispecie non poteva essere ricondotta a un'esenzione dall'obbligo di gara.



