09/12/2024
Art. 106Art. 141

Esclusione per integrazione tardiva della cauzione provvisoria in gara per servizi di sicurezza aeroportuale

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha annullato l’aggiudicazione di una gara per i servizi di sicurezza negli aeroporti di Milano a favore di ICTS, ritenendo illegittima l’ammissione dell’offerta di ICTS perché la cauzione provvisoria presentata era inferiore al minimo richiesto e l’integrazione della stessa è stata effettuata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Pertanto, l’offerta di ICTS è stata considerata incompleta e irregolare e dichiarata esclusa dalla gara. Il ricorso di Italpol Vigilanza, secondo classificata, è stato accolto mentre il ricorso incidentale di ICTS è stato rigettato o dichiarato improcedibile.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sul principio che la cauzione provvisoria è parte integrante e essenziale dell’offerta nelle gare pubbliche, essendo garanzia della serietà e affidabilità dell'offerta stessa. La normativa di settore richiede che tale cauzione sia presentata integralmente e che abbia efficacia sin dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte per almeno 180 giorni. Nel caso di specie, ICTS ha presentato una cauzione ridotta del 30% sulla base di una normativa non applicabile al settore speciale degli aeroporti, come chiarito dall’articolo 141 che esclude l’applicabilità dell’art. 106 alle gare in settori speciali. Inoltre, l’integrazione della cauzione è stata fatta decorrere in data posteriore al termine di scadenza, violando i principi di immodificabilità dell’offerta e par condicio tra concorrenti. La giurisprudenza richiamata esclude la possibilità di accettare integrazioni di documenti essenziali dopo il termine di gara. Questo ha portato all’esclusione dell’offerta di ICTS e all’annullamento dell’aggiudicazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 106

L’articolo 106 disciplina le garanzie provvisorie richieste per la partecipazione alle gare, prevedendo riduzioni per imprese con certificazioni di qualità come la ISO 9001. Tuttavia, il TAR ha ritenuto che questa norma non si applica nei settori speciali come quello aeroportuale, per cui la riduzione invocata da ICTS per la cauzione non era legittima. Inoltre, la norma richiede che la cauzione abbia efficacia sin dalla scadenza per la presentazione delle offerte, requisito non rispettato dalla integrazione tardiva della cauzione da parte di ICTS.

Articolo 141

L’articolo 141 stabilisce l’ambito di applicazione delle norme sugli appalti pubblici, escludendo l’applicazione di alcune disposizioni del codice, tra cui l’art. 106, per i settori speciali come i porti e gli aeroporti. La sentenza utilizza questo articolo per affermare che la riduzione della cauzione basata sull’art. 106, comma 8, non poteva essere applicata nella gara in questione, in quanto non richiamata dalla legge speciale di gara che norma il settore aeroportuale.

Articoli di riferimento