09/12/2025
Art. 36

Inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della decisione di oscuramento delle offerte tecniche in gara d’appalto

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla cooperativa 'Nasce un Sorriso' contro l’aggiudicazione del servizio di gestione degli asili nido comunali di Buccinasco, in quanto la ricorrente non ha impugnato nei termini la comunicazione di oscuramento delle offerte tecniche dei concorrenti. La documentazione tecnica oscurata era stata dichiarata dai concorrenti come contenente segreti commerciali e industriali, e la stazione appaltante aveva comunicato le ragioni dell’oscuramento. Non essendo contestato tale atto specifico entro i dieci giorni previsti dall’art. 36 del Codice degli Appalti, il ricorso all’aggiudicazione risulta privo di interesse utilmente tutelabile.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sull’applicazione delle regole procedurali dettate dall’articolo 36 del nuovo Codice degli Appalti, che disciplina l’accesso agli atti di gara, in particolare sulle offerte tecniche oscurate per motivi di segretezza industriale e commerciale dai primi cinque operatori classificati. La sentenza chiarisce che, una volta ricevuta formale comunicazione di oscuramento con indicazione delle motivazioni da parte della stazione appaltante, l’operatore interessato a contestare tale decisione (ritenendola ingiustificata e lesiva del proprio diritto di difesa) deve specificamente impugnare quell’atto entro dieci giorni. Nel caso concreto, la ricorrente ha solo impugnato l’aggiudicazione, non la comunicazione di oscuramento trasmessa il 9 ottobre 2025, la quale rappresentava l’atto lesivo. Pertanto, il TAR ha ritenuto insussistente l’interesse ad agire, rendendo il ricorso inammissibile, poiché l’accoglimento della domanda non avrebbe comunque comportato un concreto vantaggio per la ricorrente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 36

L’articolo 36 del d.lgs. 36/2023 viene applicato per delineare i presupposti e le modalità procedurali per l’accesso e l’eventuale oscuramento delle offerte tecniche nelle procedure di gara. In particolare, la sentenza richiama: la facoltà per la stazione appaltante di accogliere motivatamente le richieste di oscuramento di parti delle offerte per segreti commerciali/industriali (commi 1-3); la necessità che le decisioni su tali richieste siano comunicate agli interessati e siano impugnabili entro dieci giorni (comma 4); e la previsione che il termine per impugnare decorra dalla comunicazione dell’atto che contiene la decisione sull’oscuramento e non dall’aggiudicazione. Il TAR interpreta la norma nel senso che l’omessa impugnazione dell’atto di oscuramento rende improcedibile qualsiasi doglianza relativa alla mancata ostensione delle offerte tecniche dei concorrenti.

Articoli di riferimento