Annullamento dell’aggiudicazione per violazione del principio di trasparenza e dell'autovincolo nella procedura di affidamento diretto procedimentalizzato
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha annullato l’affidamento diretto del servizio di analisi legionella effettuato dall’ASST Valle Olona a favore di Microlab S.r.l., accogliendo il ricorso di L.A.M. S.r.l., che contestava la mancata trasparenza e la violazione dell’autovincolo sulla modalità di selezione del contraente. La stazione appaltante aveva indicato il criterio del minor prezzo come base per l’aggiudicazione, salvo poi operare una valutazione qualitativa non previamente comunicata e condurre una selezione non coerente con quanto dichiarato, lesiva quindi del principio di parità di trattamento e fiducia degli operatori economici. La domanda di subentro nel contratto è stata invece dichiarata inammissibile. È stata disposta la ripetizione della procedura con criteri chiari e trasparenti e dichiarata l’inefficacia di eventuali contratti stipulati nel frattempo.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza ha fondato la decisione sull’illegittimità della condotta dell’ASST Valle Olona che, pur procedendo con una indagine esplorativa preliminare e con un affidamento diretto (modalità semplificata per contratti sotto soglie comunitarie di rilievo), si era autovincolata a utilizzare il criterio del minor prezzo, come esplicitamente indicato nei chiarimenti. Tuttavia, nel concreto ha applicato criteri qualitativi di valutazione non comunicati preventivamente, modificando di fatto le regole del gioco e impedendo una competizione leale e trasparente fra operatori economici. Ciò ha violato i principi fondamentali di trasparenza, imparzialità, fiducia e buona fede che regolano i contratti pubblici anche nei casi di affidamenti diretti procedimentalizzati. La Corte ha inoltre respinto la domanda di subentro al contratto poiché la ricorrente non si trovava in posizione utile in graduatoria e non aveva offerto il prezzo migliore. Di conseguenza, è stata riconosciuta l’ammissibilità e fondatezza della domanda di annullamento e ripetizione della procedura, con conseguente dichiarazione di inefficacia dell’affidamento eventualmente stipulato. Questa decisione riafferma il valore vincolante degli autovincoli assunti dalle amministrazioni e l’indispensabile tutela delle aspettative legittime degli operatori economici in seno a procedure concorsuali, anche in procedure semplificate.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 50 del D.Lgs. n.36/2023 è stato utilizzato per qualificare giuridicamente la procedura come un affidamento diretto sotto soglia, in cui l’amministrazione può scegliere di non consultare più operatori economici o farlo tramite modalità semplificate. La sentenza ha richiamato tale articolo per spiegare che, pur potendo utilizzare un affidamento diretto, l’ASST Valle Olona si era autovincolata a criteri e modalità di selezione che dovevano essere rispettati, evidenziando il vincolo di trasparenza e correttezza anche in questa modalità procedimentale.



