Annullamento della gara per il servizio di facchinaggio presso la Fondazione Teatro alla Scala: legittimità del ritiro della procedura prima dell'aggiudicazione definitiva
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso del Consorzio Nazionale Servizi contro la Fondazione Teatro alla Scala, che aveva ritirato la procedura di gara per il servizio di facchinaggio prima dell'aggiudicazione definitiva. Il Tribunale ha riconosciuto la natura di organismo di diritto pubblico della Fondazione, confermando l’obbligo di applicare il Codice degli Appalti. Tuttavia, ha ritenuto legittimo il ritiro della gara poiché l’aggiudicazione non era definitiva e sussistevano sopravvenuti motivi organizzativi. Non è stato riconosciuto alcun diritto al risarcimento per responsabilità precontrattuale in capo al ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR ruota intorno alla qualificazione della Fondazione Teatro alla Scala come organismo di diritto pubblico obbligato ad applicare le procedure del Codice degli Appalti. Il Tribunale, approfondendo la natura giuridica della Fondazione, ha stabilito che essa rientra nella nozione di amministrazione aggiudicatrice secondo l’art. 3 del D.Lgs. 50/2016 (oggi art. 18 del D.Lgs. 36/2023). Nel merito, il TAR ha ritenuto che, in assenza di aggiudicazione definitiva della gara, il ritiro della procedura costituisce un atto fisiologico e non un esercizio del potere di autotutela (revoca o annullamento d’ufficio), che non necessita della motivazione rafforzata richiesta dall’art. 21-quinquies L. 241/1990. Il ritiro era motivato da sopravvenuti motivi organizzativi idonei e la posizione del ricorrente, in semplice graduatoria e non ancora aggiudicatario definitivo, non generava un affidamento qualificato. Non vi erano quindi i presupposti per il risarcimento da responsabilità precontrattuale. Il TAR chiarisce inoltre che la domanda di accesso agli atti non incideva sulla decisione di merito e compensa le spese tra le parti per la complessità della questione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 18 (già art. 32 comma 8 del vecchio Codice e ora art. 18 del nuovo) viene menzionato dal TAR per chiarire che l’aggiudicazione definitiva è il presupposto per la stipulazione del contratto tra le parti. Nel caso in esame, la gara si era fermata alla graduatoria provvisoria, quindi la stazione appaltante era libera di non procedere con l’aggiudicazione né con la stipula del contratto. Il TAR sottolinea che la mancata aggiudicazione definitiva e la mancata stipula comportano solo una mera aspettativa per il primo graduato, non tutelabile come affidamento giuridicamente rilevante. L’articolo regola anche le tempistiche e le condizioni di stipula del contratto, ribadendo la centralità dell’aggiudicazione definitiva.



