11/11/2024
Art. 35Art. 36

Accesso parziale alla documentazione di gara e tutela dell'interesse difensivo nella procedura di affidamento per servizi di lavanderia: obbligo di consegna integrale dei documenti alla concorrente seconda classificata

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha accolto parzialmente il ricorso di Servizi Ospedalieri S.p.A. riguardante la richiesta di accesso integrale alla documentazione di gara relativa al lotto 3 della procedura indetta da ARIA S.p.A. La stazione appaltante aveva trasmesso solo parte dei documenti richiesti, oscurando dati personali non sensibili. Il Tribunale ha ritenuto che tale oscuramento non fosse giustificato e che la documentazione completa fosse necessaria per la tutela difensiva dell’istante, ordinando la consegna completa entro 30 giorni. Sono state rigettate le eccezioni di tardività e inammissibilità avanzate dall’aggiudicataria. La decisione pone l’accento sull’importanza dell’accesso documentale nel contesto della trasparenza e della parità di trattamento tra concorrenti nelle gare pubbliche.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la questione dell'accesso agli atti di gara, in particolare in relazione alla richiesta avanzata da un concorrente non aggiudicatario che vuole verificare la regolarità dei requisiti e delle procedure di aggiudicazione, al fine di valutare possibili azioni giudiziarie. Il Tribunale ha valutato che la documentazione parzialmente oscurata contenente dati personali generici (nomi, date di nascita, residenze) non può essere esclusa dall’accesso poiché ciò limita ingiustificatamente la possibilità di difesa dell’interessato, che ha un interesse strumentale qualificato all’accesso documentale. Non si applicano i criteri più restrittivi di indispensabilità previsti per dati sensibili o giudiziari, poiché tali dati non sono stati oscurati e i dati oscurati non rientrano in tali categorie. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto infondate le eccezioni di tardività e improcedibilità poiché la richiesta di accesso ha natura difensiva autonoma e può essere proposta anche in corso di giudizio. La sentenza conferma l’obbligo della stazione appaltante di garantire l’accesso agli atti in modo integrale quando necessario per l’esercizio della tutela giurisdizionale, bilanciando il diritto di difesa con la tutela della riservatezza in modo ragionevole.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 è stato utilizzato per definire i limiti e le condizioni dell’accesso agli atti di gara, in particolare per stabilire che l’accesso è consentito per tutelare gli interessi giuridici dell’interessato, salvo motivata esclusione per segreti tecnici o commerciali. Nel caso di specie, la documentazione richiesta era strumentale alla difesa, e la stazione appaltante non ha adeguatamente giustificato l’oscuramento, violando così le disposizioni di trasparenza e accesso previste da tale articolo.

Articolo 36

L’articolo 36 è stato preso in considerazione per valutare le procedure e i termini relativi all’accesso agli atti di gara, in particolare riguardo alla tempestività delle istanze di accesso e alle modalità di impugnazione di eventuali oscuramenti. Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di tardività della richiesta di accesso perché questa non verteva su oscuramenti connessi a segreti tecnici o commerciali, e quindi non rientrava nel rito accelerato di cui al comma 4. Ha altresì verificato che la richiesta originaria comprendeva la documentazione relativa alla verifica dei requisiti generali, smentendo la tesi della controinteressata sulla mancata richiesta.

Articoli di riferimento