11/12/2025
Art. 1Art. 2Art. 3Art. 5Art. 10Art. 100Art. 101Art. 110Art. 119

Gara 'Novecentopiùcento' Comune di Milano: esclusione per mancata dichiarazione di subappalto integrale – inammissibilità ricorso Fratelli Navarra S.r.l.

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha dichiarato il ricorso di Fratelli Navarra S.r.l., volto a contestare l’esclusione dalla gara per la riconversione dell’edificio 'Secondo Arengario', in parte irricevibile e in parte inammissibile. L’esclusione era motivata dalla mancata dichiarazione di subappalto integrale delle lavorazioni in categoria OS30 e OS28, come richiesto dal disciplinare di gara. Il Collegio ha ritenuto che la clausola contestata fosse immediatamente escludente, imponendo un onere di immediata impugnazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Poiché la società ha impugnato la clausola solo dopo l’esclusione, il ricorso è tardivo. Anche i motivi aggiunti relativi all’aggiudicazione e alla valutazione di anomalia dell’offerta sono stati respinti come inammissibili, essendo ormai definitiva l’esclusione della ricorrente dalla gara.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza afferma che, in materia di appalti pubblici, le clausole del disciplinare che restringono l’accesso alla gara per difetto di requisiti di qualificazione sono da ritenersi 'immediatamente escludenti'. Questo significa che devono essere impugnate tempestivamente, ossia entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, senza poter attendere il provvedimento di esclusione per sollevare contestazione. Nel caso di specie, Fratelli Navarra S.r.l. ha contestato la clausola del disciplinare e la sua applicazione (che richiedeva il subappalto integrale delle categorie per le quali si aveva solo la qualificazione nella categoria prevalente) solo dopo la propria esclusione, tardando così la proposizione del ricorso. Secondo la giurisprudenza richiamata, la clausola era sufficientemente chiara e, anche volendo invocare un contrasto con la normativa europea, occorreva comunque rispettare i termini decadenziali. Di conseguenza, la tardività dell’impugnazione del bando comporta anche l’inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento di esclusione, dal momento che questo si limita a dare attuazione a una previsione della lex specialis non più contestabile. I motivi aggiunti (contro l’aggiudicazione e la verifica dell’anomalia dell’offerta) sono inammissibili in quanto, essendo già definitiva l’esclusione, la ricorrente non aveva più interesse diretto e tutelato a contestare detti provvedimenti. In definitiva, il ricorso introduttivo è in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile, mentre i ricorsi per motivi aggiunti sono inammissibili.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Richiamato dalla ricorrente per sostenere la necessità di una gara improntata al raggiungimento del miglior risultato, il principio del risultato viene però ritenuto rispettato dal TAR in presenza di una clausola di gara chiara che disciplina i requisiti di partecipazione: il risultato perseguito dalla stazione appaltante deve essere valutato comunque alla luce della legittimità delle clausole immediatamente escludenti.

Articolo 2

Invocato per sostenere la presunzione di reciproca fiducia tra operatori e amministrazione, il Tribunale però ritiene che la sussistenza di una clausola chiara e il rispetto delle procedure decadenziali siano espressione di correttezza e affidabilità, senza che la fiducia possa derogare alle regole di tempestività nei ricorsi.

Articolo 3

Il principio di accesso al mercato viene evocato per denunciare una presunta restrizione ingiustificata alla partecipazione. Il TAR ritiene però che la clausola fosse legittima e non discriminatoria, essendo volta ad assicurare la presenza effettiva di requisiti tecnici per le lavorazioni scorporabili, in linea con i principi di concorrenza e imparzialità, purché contestata nei tempi previsti.

Articolo 5

La ricorrente richiama il principio di buona fede e affidamento, lamentando l’asserita contraddittorietà della stazione appaltante. Il TAR, tuttavia, ribadisce che la chiarezza della lex specialis e la sua reiterazione mediante chiarimenti non ha violato né il principio di buona fede, né l’affidamento degli operatori, essendo la regola di gara precisa e conoscibile.

Articolo 10

Invocato a tutela della massima partecipazione e della tassatività delle cause di esclusione, l’articolo è menzionato per argomentare contro una previsione escludente ritenuta troppo restrittiva. Il TAR però conferma che una clausola di partecipazione, anche particolarmente stringente, è legittima se chiara e non contestata tempestivamente; la tassatività delle cause di esclusione viene rispettata in quanto si tratta di requisito di qualificazione previsto dalla normativa.

Articolo 100

Rilevante per la disciplina dei requisiti di qualificazione, l’articolo è richiamato per sostenere che la ricorrente era comunque idonea a partecipare. Il TAR però rileva che la categoria OG11 posseduta dalla ricorrente era di classifica insufficiente rispetto alle esigenze della gara, rendendo doveroso il ricorso al subappalto integrale secondo la lex specialis.

Articolo 101

Invocato per lamentare la mancata attivazione del soccorso istruttorio, il TAR ritiene però che non vi fosse alcuna discrezionalità sulla sussistenza dei requisiti di qualificazione: la mancanza di una dichiarazione di subappalto integrale, in assenza dei requisiti, non era sanabile tramite soccorso istruttorio, trattandosi di requisito sostanziale e non meramente documentale.

Articolo 110

Richiamato negli ulteriori motivi aggiunti contro la valutazione di anomalia dell’offerta, il TAR dichiara l’inammissibilità di tali censure per difetto d’interesse, dato che l’esclusione della ricorrente era già definitiva e preclusiva di ogni effetto utile rispetto all’aggiudicazione e alla valutazione delle offerte.

Articolo 119

Richiamato per la disciplina del subappalto, la controversia ruota proprio sull’obbligo di subappaltare integralmente le categorie scorporabili nel caso di mancanza di qualificazione diretta. Il TAR riconosce la legittimità della clausola di gara che recepisce la normativa vigente e chiarisce che la sua contestazione andava effettuata nei termini decadenziali.

Articoli di riferimento