Legittima esclusione da gara d'appalto per tardivo riscontro al soccorso istruttorio e natura perentoria del termine (art. 101 Codice Appalti)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto da un Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (RTI) escluso da una gara d'appalto per non aver risposto entro il termine perentorio di cinque giorni alla richiesta della stazione appaltante di integrare e rettificare documentazione amministrativa tramite soccorso istruttorio. Il Tribunale ha stabilito che la richiesta della stazione appaltante era legittima e concretamente riferita a carenze documentali rilevanti ai fini dei requisiti di partecipazione. La mancata risposta nei tempi previsti ha comportato legittimamente l'esclusione dalla procedura di gara. Respinta anche la domanda di subentro e risarcimento danni.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che il termine assegnato dalla stazione appaltante per sanare carenze documentali tramite soccorso istruttorio è perentorio e la sua violazione comporta l'automatica esclusione del concorrente, anche se la documentazione richiesta sarebbe stata in possesso del concorrente prima della scadenza. Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva riscontrato diverse irregolarità e incertezze rispetto ai requisiti di partecipazione delle imprese del raggruppamento ricorrente, attivando correttamente il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 d.lgs. 36/2023. La produzione tardiva dei documenti – avvenuta oltre il termine di cinque giorni assegnato – non può essere valutata dalla stazione appaltante: la normativa mira infatti a garantire celerità, certezza e parità di trattamento nelle procedure di gara pubblica. Viene quindi ribadita la distinzione tra soccorso istruttorio per integrazione/sanatoria di documenti (che comporta l’automatismo espulsivo in caso di inadempimento nei termini) e semplici richieste di chiarimenti sull’offerta (che invece non prevedono l’esclusione per tardiva risposta).
Collegamenti al Codice Appalti
La sentenza applica l’art. 101 del nuovo Codice degli Appalti per disciplinare il soccorso istruttorio: la stazione appaltante, riscontrate carenze documentali, ha assegnato un termine perentorio di cinque giorni al concorrente per sanare le omissioni. Il tribunale sottolinea che la richiesta riguardava elementi fondamentali ai fini della qualificazione e non semplici chiarimenti. La mancata risposta nel termine perentorio, previsto dall’articolo per questo tipo di integrazioni/ammissioni documentali, ha comportato legittimamente l’esclusione automatica del concorrente dalla gara, in coerenza con la ratio dell’articolo che esclude ogni dilazione e impone la rapidità del subprocedimento istruttorio. La sentenza ribadisce che il diverso termine previsto dal comma 3 dell’art. 101 per i chiarimenti sulle offerte tecniche/economiche – che non comporta esclusione automatica – non è applicabile in questo caso.



