Esclusione del raggruppamento temporaneo per carenza dei requisiti di qualificazione nelle categorie OG1 e OG11 nella gara per lavori di espansione del Politecnico di Milano
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso del Consorzio Stabile Eteria contro l’aggiudicazione della gara per i lavori di espansione dell’area "Goccia" di Bovisa, annullando l’aggiudicazione a favore del raggruppamento temporaneo (RTI) costituito da S.A.C.S. S.r.l. e altre. Il raggruppamento è stato escluso perché non possedeva i requisiti obbligatori di qualificazione nelle categorie OG1 e OG11, in particolare la cifra di affari in lavori non corrispondente alle quote di esecuzione assunte in gara. Il ricorso incidentale del RTI S.A.C.S. volto ad escludere il Consorzio Eteria è stato invece respinto. Inoltre, il TAR ha riconosciuto la possibilità di risarcimento in forma specifica, ordinando l’aggiudicazione a favore di Eteria salvo esito delle verifiche di legge.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si basa sulla corretta interpretazione della normativa sui requisiti di qualificazione per i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) nei contratti pubblici di lavori. Il legislatore impone che ogni impresa associata possieda requisiti di qualificazione in misura proporzionale alla quota di lavori che si impegna a eseguire. In particolare, nelle gare di importo superiore a 20,658 milioni di euro, oltre alla qualificazione nella classifica VIII, è obbligatoria una cifra di affari in lavori almeno pari a 2,5 volte l’importo a base gara, e tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente nella misura corrispondente alla quota di esecuzione. La stazione appaltante aveva erroneamente considerato sufficiente il possesso complessivo dei requisiti dal raggruppamento senza verificare la corrispondenza quota/qualifica per ogni impresa. Il TAR ha quindi rilevato che il raggruppamento aggiudicatario era privo di tali requisiti obbligatori, con conseguente illegittimità dell’aggiudicazione. La sentenza conferma il principio secondo cui la qualificazione tecnica e la capacità economico-finanziaria devono essere valutate in modo puntuale e individualizzato per le imprese di un raggruppamento, in armonia con il favor partecipationis ma nel rispetto della correttezza e affidabilità tecnica delle imprese. L’istanza incidentale della RTI S.A.C.S., fondata su presunte violazioni di altri requisiti del concorrente Eteria, è stata rigettata. La decisione tutela la regolarità delle procedure di gara e la serietà delle qualificazioni richieste per appalti pubblici di rilevante importo.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 68 è stato centrale nel decidere che il raggruppamento temporaneo è ammesso a partecipare alle gare solo se le singole imprese che lo compongono possiedono i requisiti di qualificazione in rapporto alla quota di lavori che intendono eseguire. La sentenza ha interpretato il comma 11 che consente la partecipazione del RTI a condizione che l’esecutore possieda i requisiti prescritti per la prestazione che si impegna a realizzare, rifiutando l’interpretazione della parte convenuta che ammetteva la qualificazione complessiva senza corrispondenza delle quote.



