Il TAR Lombardia conferma l’aggiudicazione della concessione per il Centro Tennis Comunale di Cusano Milanino: non sussisteva un requisito minimo inderogabile per la scuola di basket
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto da Cns Libertas contro l’aggiudicazione della concessione triennale per la gestione del Centro Tennis Comunale di Cusano Milanino ad Aba Green Sport S.r.l. Il ricorso contestava la legittimità dell'aggiudicazione sostenendo che l'offerta della vincitrice non prevedeva l’istituzione di una scuola di basket, ritenuta dalla ricorrente requisito minimo e inderogabile della gara. Il Tribunale, dopo aver escluso la sussistenza di tale vincolatività nella lex specialis e applicando il principio di equivalenza delle prestazioni, ha ritenuto infondate le censure avanzate e pienamente legittima la scelta della stazione appaltante, condannando la ricorrente alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che, ai fini della partecipazione e dell’aggiudicazione nelle procedure pubbliche di concessione, il rispetto dei cosiddetti ‘requisiti minimi’ può essere imposto agli operatori economici solo qualora la lex specialis, ovvero il complesso degli atti di gara, stabilisca in modo espresso, inequivocabile e tassativo la necessità di determinate prestazioni, indicando altresì che la loro assenza comporta l’esclusione automatica. Nella gara in esame, l’obbligo di istituire una scuola di basket, pur inserito tra gli “oneri a carico del gestore”, non era qualificato come requisito minimo essenziale né era assistito da una sanzione escludente. Inoltre, la presenza del principio di equivalenza nelle regole di gara consentiva di ritenere soddisfatta la richiesta anche mediante un’offerta alternativa e, comunque, sostanzialmente conforme (in specie la scuola di pallavolo). L’interpretazione della lex specialis, secondo il TAR, deve privilegiare l’ampliamento della partecipazione (‘favor partecipationis’), la chiarezza e la tipicità delle cause di esclusione, evitando interpretazioni formalistiche o restrittive non fondate su espresse previsioni della documentazione di gara. La valutazione dell’offerta tecnica della vincitrice, dunque, è risultata legittima e non lesiva dei principi di imparzialità, proporzionalità e buon andamento.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 71 è stato richiamato per legittimare il tipo di procedura seguita dalla stazione appaltante (procedura aperta) e per la corretta fissazione dei termini e delle modalità di svolgimento della gara.
L’articolo 176 è stato menzionato a fondamento dell’applicazione delle regole sulle concessioni di servizi, stabilendo che la procedura seguita rientrava nell’ambito delle concessioni disciplinate dal codice, specificando come l’organizzazione della procedura di gara e i relativi atti fossero conformi alle prescrizioni di legge.
L’articolo 183 era centrale nelle doglianze della ricorrente, che assumeva la violazione dei requisiti minimi tecnici/funzionali richiesti per l’aggiudicazione. Il TAR ha ricostruito e applicato il principio secondo cui possono essere considerati elementi essenziali solo quelli espressamente e chiaramente individuati dalla lex specialis con previsione ‘a pena di esclusione’, valutando che nel caso concreto la mancanza di una scuola basket non integrava tale fattispecie; inoltre, l’applicazione del principio di equivalenza e dei criteri di valutazione della stazione appaltante era conforme a quanto previsto dalla disciplina dell’articolo stesso.



