15/05/2026
Art. 17Art. 71Art. 101Art. 107Art. 108Art. 110

Legittimità dell'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico nonostante chiarimenti post offerta: natura dei requisiti e limiti del soccorso istruttorio

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso della società seconda classificata avverso l'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Zelo Buon Persico. Il ricorso era fondato sulla presunta illegittimità del soccorso istruttorio attivato dalla stazione appaltante nei confronti dell'aggiudicataria, la quale aveva indicato nell'offerta tecnica un mezzo non conforme ai requisiti di esecuzione previsti dal capitolato. Il Tribunale ha ritenuto che i requisiti contestati (classe emissiva e anno di immatricolazione del veicolo) fossero elementi di esecuzione e non di partecipazione, quindi richiedibili al momento dell’esecuzione del servizio. Il soccorso istruttorio è stato ritenuto legittimo in quanto finalizzato a chiarire, senza modificare sostanzialmente l'offerta, l’impegno all'impiego di un mezzo conforme. Ulteriori doglianze sulla tardività dei chiarimenti e sull’omessa verifica dell’anomalia dell’offerta sono state parimenti respinte, confermando la legittimità dell’operato della stazione appaltante.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il tema della distinzione tra requisiti di partecipazione (necessari per essere ammessi alla gara) e requisiti di esecuzione (necessari per l’esecuzione del servizio dopo l’aggiudicazione). Il TAR chiarisce che, salvo diversa espressa previsione della lex specialis, i requisiti relativi alle dotazioni e ai mezzi necessari per l’esecuzione del contratto devono essere posseduti dall’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, non già al momento della presentazione dell’offerta. In questo quadro, la richiesta di chiarimenti fatta alla società aggiudicataria non configura una modifica sostanziale dell’offerta, bensì un legittimo accertamento della volontà dell’operatore economico a dotarsi dei mezzi richiesti. Il TAR ritiene inoltre che il termine assegnato per fornire chiarimenti, a differenza di quanto previsto per altri tipi di soccorso istruttorio, abbia natura ordinatoria e possa essere superato se rimane entro il limite massimo di dieci giorni, senza comportare l’esclusione automatica. Sulle questioni relative all’attribuzione dei punteggi e alla verifica dell’anomalia dell’offerta, il Collegio chiarisce che l’assegnazione dei punteggi per dotazioni migliorative era corretta, in quanto i mezzi proposti ne erano comunque dotati, e che la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione dell’anomalia, non essendo risultate offerte anormalmente basse secondo la soglia prevista. Il ricorso viene dunque respinto perché infondato.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 17

L’articolo è richiamato implicitamente perché disciplina la sequenza delle fasi delle procedure di gara, dalla predisposizione della documentazione (lex specialis, capitolato d’appalto e disciplinari), all’aggiudicazione e alla stipula del contratto, confermando che il possesso dei requisiti di esecuzione può essere richiesto solo all’atto dell’aggiudicazione o prima della stipula del contratto, come sostenuto dal TAR.

Articolo 71

La procedura di gara oggetto del ricorso è stata indetta secondo l’articolo 71 (procedura aperta), che consente la partecipazione di qualsiasi operatore economico e stabilisce i termini minimi per la presentazione delle offerte. Questo articolo è stato citato come base normativa della procedura seguita dalla stazione appaltante.

Articolo 101

Centrale nella sentenza, l’articolo disciplina il soccorso istruttorio. Il TAR chiarisce che il soccorso attivato era quello 'in senso stretto' (comma 3), limitato a chiarimenti sull’offerta, senza consentire integrazioni sostanziali. Il termine per tali chiarimenti è ordinatorio finché non si supera il limite massimo di dieci giorni. Il giudice distingue tra questa tipologia e le altre forme di soccorso previste dallo stesso articolo, per cui invece è prevista l’esclusione automatica per mancato rispetto dei termini.

Articolo 107

L’articolo stabilisce i principi generali in materia di selezione degli operatori. Il TAR si richiama ai principi di trasparenza, imparzialità e conformità ai documenti di gara nell’esame delle offerte tecniche, chiarendo che non vi è stata violazione di tali principi nella procedura.

Articolo 108

Utilizzato nella valutazione della legittimità dei criteri di aggiudicazione; la sentenza conferma che la stazione appaltante ha attribuito i punteggi migliorativi su aspetti tecnici secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, in linea con quanto previsto dall’articolo 108 (offerta economicamente più vantaggiosa, criteri di valutazione chiari e pubblici).

Articolo 110

Richiamato riguardo alla mancata attivazione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta: la sentenza ribadisce che la stazione appaltante ha facoltà e non obbligo di disporre verifiche di anomalia quando non sono superate le soglie stabilite dal disciplinare, e la valutazione al riguardo è ampiamente discrezionale, secondo i principi fissati dall’articolo.

Articoli di riferimento