15/05/2026
Art. 71Art. 101Art. 108Art. 176Art. 200

Lecita aggiudicazione della concessione del servizio di illuminazione pubblica del Comune di Dairago – Limiti al sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso proposto dalla seconda classificata contro l’aggiudicazione in favore di A2A Illuminazione Pubblica S.r.l. della concessione per il servizio di illuminazione pubblica del Comune di Dairago. Il ricorso lamentava, da un lato, che l’offerta della vincitrice fosse irregolare e avrebbe dovuto essere esclusa (anziché chiarita), e dall’altro contestava la valutazione e l’attribuzione dei punteggi tecnici. Il Tribunale ha ritenuto legittima la richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante nei limiti previsti dall’art. 101 del Codice degli Appalti e ha ribadito che il sindacato sulle valutazioni discrezionali della commissione è ammesso solo in caso di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, qui insussistenti. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato infondato, con condanna della ricorrente alle spese.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza analizza due principali censure della ricorrente: (i) la presunta irregolarità dell’offerta della società aggiudicataria, A2A, che secondo parte ricorrente avrebbe dovuto comportarne l’esclusione automatica ai sensi della disciplina di gara, e (ii) l’erroneità nell’attribuzione dei punteggi tecnici rispetto alle offerte. Sul primo punto, il TAR osserva che la stazione appaltante ha legittimamente esercitato il potere di richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta senza modificarne gli elementi sostanziali, come consentito dall’art. 101 del Codice. Non si trattava, infatti, di sanare carenze fondamentali, ma solo di superare ambiguità interpretative. Sul secondo punto, la sentenza riprende la costante giurisprudenza per cui le valutazioni tecniche e l’attribuzione dei punteggi spettano alla commissione giudicatrice e sono insindacabili dal giudice amministrativo salvo evidenti errori di fatto o manifesta illogicità, non riscontrati nel caso concreto. In conclusione, il TAR ribadisce la correttezza della procedura seguita e l’infondatezza dei motivi, respingendo il ricorso.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

È richiamato come base della procedura aperta utilizzata per l’affidamento della concessione. L’articolo legittima il fatto che la gara sia stata indetta consentendo la partecipazione di qualunque operatore economico, con la pubblicazione del bando e rispetto dei termini minimi di presentazione delle offerte.

Articolo 101

È centrale nel giudizio. La sentenza specifica che la stazione appaltante può chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica ed economica (ma non consentire integrazioni sostanziali), al fine di superare ambiguità e garantire la corretta interpretazione, purché tali chiarimenti non alterino l’offerta. Nel caso concreto, i chiarimenti richiesti ad A2A sono considerati legittimi e non hanno inciso sull’essenza dell’offerta, né sono serviti a sanare lacune sostanziali.

Articolo 108

È citato quale base legale per l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, su cui si fonda l’attribuzione dei punteggi e la valutazione delle offerte. La sentenza ribadisce che i criteri di valutazione stabiliti nei documenti di gara devono essere rispettati, ma che il merito delle valutazioni e l’attribuzione dei punteggi spettano alla commissione con ampio margine di discrezionalità tecnica.

Articolo 176

Viene richiamato per indicare che la disciplina applicabile è quella delle concessioni di servizi, oggetto della presente gara, e che le regole e procedure della parte del codice sulle concessioni trovano applicazione nella fattispecie.

Articolo 200

È citato perché la concessione ha ad oggetto anche interventi di efficientamento energetico con possibili profili di contratto di rendimento energetico. La sentenza non si sofferma specificamente su questi profili, ma l’articolo è richiamato per completezza di disciplina del tipo di contratto oggetto della procedura.

Articoli di riferimento