15/10/2025

Errore materiale nell'offerta economica e principi di proporzionalità nelle gare pubbliche: annullamento di esclusione e aggiudicazione per la fornitura della camera climatica del tunnel Cryolab

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso di Angelantoni Test Technologies S.r.l., annullando la sua esclusione dalla gara per la fornitura della camera climatica del tunnel Cryolab, nonché l'aggiudicazione alla concorrente Il Disgelo Srl. L'esclusione era avvenuta per un errore materiale nell'indicazione del prezzo in piattaforma, considerato dal TAR sanabile e non tale da rendere indeterminata l'offerta. Il ricorso incidentale di Il Disgelo Srl, che contestava la validità tecnica dell'offerta Angelantoni, è stato respinto. La sentenza ordina la rinnovazione della graduatoria, dichiarando inefficace il contratto già stipulato e regolando le spese di lite secondo il criterio della soccombenza.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sulla distinzione tra errore materiale e vizi sostanziali dell'offerta. Il Collegio ha ritenuto che l'errore di Angelantoni nel riportare il valore complessivo dell'offerta sulla piattaforma telematica (sottraendo invece che sommando gli oneri di sicurezza) fosse chiaramente riconoscibile, aritmeticamente rettificabile e non comportasse indeterminatezza sostanziale dell'offerta. Interpreta la disciplina di gara e il codice degli appalti alla luce dei principi di risultato e di accesso al mercato, prediligendo soluzioni sostanziali che favoriscano la concorrenza e la migliore prestazione, senza eccessivi formalismi. Il TAR richiama esplicitamente la possibilità di rettifica degli errori materiali, laddove non si modifichi sostanzialmente l'offerta, e la necessità che le stazioni appaltanti esercitino una discrezionalità ragionevole. Quanto alle contestazioni tecniche mosse da Il Disgelo Srl, il Tribunale le ritiene infondate, richiamando il limite del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche, salvo manifesta illogicità. Di conseguenza, il TAR annulla l’esclusione e l'aggiudicazione, ordina di rinnovare la procedura riconoscendo la vittoria ad Angelantoni e dichiara inefficace il contratto precedentemente stipulato con Il Disgelo Srl.