Accesso agli atti di gara: illegittimità del diniego parziale e prevalenza dell'interesse difensivo
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso di una società seconda classificata in una gara pubblica contro il Comune di Milano che aveva negato l'accesso integrale alla documentazione presentata dall'aggiudicataria. Il tribunale ha affermato che la ricorrente aveva diritto all'accesso agli atti di gara, compresi quelli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e delle certificazioni, in quanto necessari per tutelare i propri diritti in giudizio. Il Comune è stato condannato a consegnare la documentazione integra entro dieci giorni.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza analizza la disciplina dell'accesso agli atti delle procedure di gara pubblica alla luce del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023) e della legge 241/1990. Il TAR chiarisce che, dopo la comunicazione dell'aggiudicazione, i primi cinque concorrenti in graduatoria hanno diritto ad accedere direttamente, tramite piattaforma digitale, alla documentazione di gara, comprese le offerte e gli atti presupposti all'aggiudicazione. Eventuali limitazioni fondate su esigenze di riservatezza sono recessive se l'accesso è richiesto per esigenze difensive, specie quando il concorrente intende verificare la sussistenza dei requisiti di aggiudicazione e la regolarità della procedura. Nel caso concreto, non sono state dichiarate informazioni segrete dall'aggiudicatario e la ricorrente ha evidenziato la necessità degli atti per una eventuale impugnazione. Il TAR conclude che il diniego parziale all’ostensione degli atti è illegittimo e impone al Comune di Milano il rilascio integrale della documentazione richiesta.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 25 viene richiamato per stabilire che la piattaforma di approvvigionamento digitale è lo strumento obbligatorio per mettere a disposizione degli operatori economici tutti gli atti di gara, garantendo trasparenza e parità di accesso. La mancata pubblicazione integrale degli atti sulla piattaforma costituisce violazione di questo obbligo.
L’articolo 35 disciplina l'accesso agli atti e la riservatezza nelle gare pubbliche. La sentenza ne sottolinea il carattere generale e il diritto dei partecipanti ad avere accesso agli atti delle procedure, salvo le specifiche esclusioni per segreti tecnici/commerciali o dati sensibili. Nel caso in esame, il TAR rileva che non vi erano segreti opponibili e l’interesse difensivo del ricorrente prevale sulla riservatezza.
L’articolo 36 è centrale nella decisione perché prevede che, dal momento della comunicazione dell’aggiudicazione, i candidati e le offerenti hanno diritto ad accedere tramite piattaforma agli atti di gara e alle offerte. La sentenza rileva che questa disposizione esclude la necessità di una motivazione specifica per la richiesta di accesso e impone la tempestiva disponibilità dei documenti a tutela della trasparenza e per consentire la difesa dei concorrenti.
L’articolo 90 regola la tempestiva comunicazione dell’esito della gara e delle relative decisioni alle parti interessate. Nella sentenza viene richiamato per evidenziare che la comunicazione dell’aggiudicazione fa decorrere il diritto di accesso agli atti nei confronti degli operatori economici non esclusi.
L’articolo 94 disciplina le cause di esclusione automatica dalle gare. Nel caso concreto, il TAR ordina l’accesso alla documentazione presentata dall’aggiudicataria proprio per permettere alla ricorrente di verificare il rispetto di questi requisiti da parte dell’aggiudicataria.
L’articolo 95 elenca le cause di esclusione non automatica. Anche la documentazione relativa a questi requisiti deve essere accessibile, così che la ricorrente possa valutare la legittimità dell’aggiudicazione e preparare eventuali impugnative.
L’articolo 100 stabilisce i requisiti di ordine speciale (capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria) la cui documentazione, secondo la sentenza, deve essere pienamente accessibile ai concorrenti per consentire loro ogni verifica e tutela dei propri interessi giuridici.



