Gara ANAS – Lotto 14 Lombardia: legittimità dell’aggiudicazione e regole sul soccorso istruttorio e attribuzione punteggi
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso del secondo classificato (RTI Nuove Iniziative) contro l’aggiudicazione ad ANAS del Lotto 14 per lavori stradali, confermando la legittimità dell’operato della stazione appaltante. Il ricorrente contestava l’ammissione e la regolarizzazione documentale dell’aggiudicatario tramite soccorso istruttorio e rivendicava la mancata attribuzione di punteggi per l’offerta tecnica. Il Tribunale ha ritenuto infondate sia le censure sulla sanabilità della cauzione provvisoria (garanzia), sia quelle sui criteri di valutazione dell’offerta tecnica, ribadendo il rispetto delle regole di gara e delle norme del codice degli appalti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza esamina dettagliatamente tre questioni principali: (1) la regolarizzazione tramite soccorso istruttorio della garanzia provvisoria da parte dell’aggiudicatario; (2) la mancata attribuzione di alcuni punteggi tecnici al ricorrente per difetto di sottoscrizione negli accordi commerciali allegati; (3) la presunta illegittimità della lex specialis di gara.
Sul punto (1), il TAR ha confermato la correttezza della procedura: qualora l’offerta sia corredata da una garanzia di importo inferiore (ma sussista la garanzia), è ammissibile l’integrazione tramite soccorso istruttorio anche con documenti prodotti dopo la scadenza dell’offerta, purché non si tratti di mancanza totale. Non c’è violazione del principio di immodificabilità dell’offerta perché l’operatore non modifica la sostanza della stessa, ma solo regolarizza una carenza amministrativa.
Sul punto (2), il TAR ha ritenuto legittima la mancata attribuzione dei punti tecnici per difetto di sottoscrizione del concorrente sui contratti preliminari/offerte commerciali prodotti a corredo dell’offerta: la commissione, attenendosi alla lex specialis, non può valorizzare documenti privi di sottoscrizione vincolante dell’operatore economico, né può attivare il soccorso istruttorio su atti dell’offerta tecnica. Il principio di autoresponsabilità impone ai concorrenti di caricare correttamente, sotto ogni profilo formale e sostanziale, la documentazione in piattaforma.
Sul punto (3), la lex specialis è stata ritenuta conforme al Codice dei Contratti Pubblici e ai principi di trasparenza, buon andamento e par condicio, non risultando né sproporzionata nelle richieste probatorie né lesiva della libera concorrenza.
In sintesi, la sentenza conferma la piena legittimità dell’operato della stazione appaltante su tutti i fronti sollevati dal ricorrente, riaffermando il corretto utilizzo degli istituti del soccorso istruttorio, dei criteri di valutazione e la centralità delle regole della lex specialis nelle procedure di gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 90 viene richiamato in relazione alla comunicazione da parte di ANAS dell’aggiudicazione definitiva della gara. La norma impone la tempestiva informazione ai concorrenti circa l’esito della procedura, come avvenuto tramite la trasmissione della determina e delle relative comunicazioni, che risultano formalmente corrette secondo le previsioni del Codice.
L’articolo 101 disciplina il soccorso istruttorio, centrale nel giudizio. Il TAR lo applica distinguendo tra mancata presentazione assoluta della cauzione provvisoria (non sanabile salvo che il documento esista già entro il termine di offerta) e irregolarità o insufficienza della cauzione (sanabile con integrazione successiva). Il TAR spiega che la fattispecie rientra nell’irregolarità sanabile, in quanto la garanzia esisteva ma di importo insufficiente, e ne ammette l’integrazione a posteriori ex art. 101, comma 1, lett. b). Inoltre, la norma sancisce che il soccorso istruttorio non può riguardare (e dunque non può essere utilizzato per sanare) la documentazione dell’offerta tecnica, circostanza che giustifica la reiezione delle doglianze sulla mancata attribuzione di punteggio.
L’articolo 106 regola la prestazione della garanzia provvisoria a corredo dell’offerta, prevedendo anche le possibili riduzioni in presenza di specifiche certificazioni. Il TAR ricorda che l’aggiudicatario, potendo integrare la cauzione provvisoria in assenza delle certificazioni, non ha violato né la disposizione codicistica né i principi generali, avendo regolarizzato la propria posizione mediante appendice fideiussoria e senza inficiare la par condicio.
L’articolo 108, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fonda la procedura di aggiudicazione qui in discussione. Il TAR rileva la correttezza della procedura seguita (miglior rapporto qualità/prezzo), la trasparenza nei criteri di valutazione e la coerenza della graduatoria, laddove la commissione ha motivato adeguatamente le scelte di attribuzione dei punteggi tecnici sulla base della legge di gara.
L’articolo 111, relativo alla pubblicazione e comunicazione degli esiti di aggiudicazione, è richiamato nella cornice degli obblighi di trasparenza e pubblicità degli esiti di gara. La sentenza menziona la correttezza delle comunicazioni e delle informazioni inviate ai concorrenti ai sensi di detta norma.



