Legittimità dell’aggiudicazione in una procedura negoziata per sistema di neuromonitoraggio: infondatezza delle censure su esclusione dell’offerta e sottoscrizione digitale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso di E.M.S. S.r.l. avverso l’aggiudicazione a favore di Inomed S.r.l. della gara per la fornitura di un sistema di neuromonitoraggio bandita dalla ASST Lariana. Il ricorrente lamentava carenze nella documentazione tecnica di Inomed e la presunta mancanza di valida sottoscrizione dell’offerta economica, chiedendo l’esclusione dell’aggiudicataria. Il TAR ha ritenuto che le omissioni contestate non costituivano motivi di esclusione ai sensi della legge di gara e del Codice degli Appalti, e che la sottoscrizione digitale dell’offerta era regolare. Ha respinto ogni motivo di ricorso e compensato le spese in favore delle parti resistenti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si incentra su due questioni principali: la sufficienza e regolarità della documentazione tecnica prodotta dall’aggiudicataria e la legittimità della sottoscrizione digitale dell’offerta economica. Il TAR ha chiarito che, secondo la lex specialis e il principio di tassatività delle cause di esclusione, solo la mancata presentazione della scheda tecnica nel suo complesso comportava l’esclusione, mentre la carenza di singoli documenti non era idonea a determinare tale effetto, salvo impedisse la valutazione dell’idoneità del prodotto. Inoltre, errori materiali quali un refuso sul codice di repertorio, in presenza di una descrizione tecnica chiara e una prova pratica, non comportano l’indeterminatezza dell’offerta. Quanto alla sottoscrizione, la prova dell’apposizione di una firma digitale valida e verificata esclude la fondatezza della censura. L’interpretazione letterale e sistematica della legge di gara e la prevalenza dei principi di trasparenza, concorrenza e massima partecipazione hanno guidato la decisione. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato tra i principi fondamentali, è stato applicato come fondamento per assicurare che la procedura di gara garantisse sia l’efficacia che la trasparenza, secondo il miglior rapporto qualità-prezzo e nell’interesse pubblico. Il TAR ha evidenziato che la valutazione della documentazione e delle offerte doveva avvenire in modo da perseguire il risultato concreto dell’affidamento, senza inutili formalismi.
Richiamato tra i motivi di ricorso e dalla difesa della stazione appaltante per sottolineare che il procedimento doveva essere ispirato ai principi di concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento tra operatori, assicurando l’accesso al mercato e la non esclusione arbitraria di offerte sostanzialmente valide.
Questo articolo, fondamentale nella decisione, è stato interpretato nel senso che la causa di esclusione doveva essere tassativamente prevista dalla legge di gara o dal Codice. La mancata presentazione di singoli allegati tecnici non era sanzionata con l’esclusione. Solo l’assenza della scheda tecnica nel suo insieme avrebbe comportato esclusione, in coerenza col principio di massima partecipazione.
Citato per giustificare la rapidità della stipula contrattuale (pur in presenza di ricorso) in quanto trattavasi di appalto sotto-soglia, secondo le modalità consentite dalla norma.
Correlato alle procedure di scelta adottate dalla stazione appaltante (procedura negoziata), l’articolo era alla base dell’impostazione della gara e garantiva che fossero rispettate le modalità previste per gli affidamenti, assicurando la trasparenza e la corretta valutazione delle offerte.
Invocato in quanto disciplina le specifiche tecniche richieste. Il giudice ha valutato che l’offerta dell’aggiudicataria, pur con minime carenze, rispondesse adeguatamente alle specifiche tecniche essenziali richieste dalla lex specialis, e che i requisiti tecnici valutati erano quelli corrispondenti all’oggetto principale della fornitura.
Usato per escludere la possibilità di soccorso istruttorio sulle carenze denunciate dal ricorrente: il giudice ha chiarito che il soccorso istruttorio non fosse attivabile per sanare omissioni relative ai documenti costitutivi dell’offerta tecnica se queste non erano tali da compromettere la valutazione di idoneità o la certezza del contraente. Non è stato richiesto il soccorso istruttorio perché la situazione non rientrava nelle ipotesi sanabili.
Alla base della scelta del criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa), l’articolo ha fornito il quadro normativo per la valutazione delle offerte e la formazione della graduatoria, favorendo criteri di qualità e prezzo e orientando l’interpretazione delle regole di gara.



